La professione medica non è mai stata esente da rischi. Sia di carattere più strettamente sanitario ma anche di altro genere. Recentemente la Suprema Corte di Cassazione è tornata sul tema della responsabilità medica e della obbligazione della struttura sanitaria in cui il paziente è ricoverato ed il medico presta la sua opera in caso di risarcimento del danno nei confronti di quest'ultimo nel caso non venga provata la responsabilità esclusiva del dottore. In estrema sintesi, con l'Ordinanza n° 24167 la Terza Sezione Civile della Suprema Corte ha stabilito che deve essere la struttura sanitaria in cui il medico lavora che deve agire in regresso nei confronti del medico.
Non solo, ma l'onere della prova di dimostrare la esclusiva responsabilità del dottore nella causazione dell'evento dannoso ricade completamente sulla struttura sanitaria che, in mancanza di tale prova, sarà tenuta a pagare i danni ai pazienti.
I fatti che hanno portato alla decisione della Corte
La Suprema Corte si è trovata a giudicare il ricorso presentato dagli eredi di un medico chirurgo che, in sede di Corte d'Appello, era stato condannato a pagare alla struttura sanitaria un risarcimento di circa 73.400 euro. La casa di cura, infatti, aveva agito in regresso nei confronti del medico colpevole, a suo modo di vedere, di non aver eseguito un'operazione chirurgica per l'inserimento di una protesi all'anca di una paziente d'età avanzata.
Quest'ultima a seguito delle ulteriori problematiche nate dopo il malaugurato intervento aveva fatto causa alla clinica chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale di primo grado dava ragione alla paziente e condannava il medico e la casa di cura in solido al pagamento di 122.000 euro di risarcimento. La struttura sanitaria ricorreva in appello contro la sentenza di primo grado chiedendo che fosse riconosciuta la piena ed esclusiva responsabilità del medico chirurgo nella causazione del danno e che lo stesso venisse condannato a risarcire la casa di cura di quanto versato alla paziente.
La Corte d'Appello accoglieva le richieste della casa di cura in base al disposto dell'articolo 1228 del Codice Civile. In base a tale disposizione il debitore, in questo caso la casa di cura, risponde dei fatti dolosi e colposi dell'opera dei terzi soggetti di cui si avvale. Di conseguenza, secondo il ragionamento della Corte d'Appello, la casa di cura poteva giustamente agire in regresso nei confronti del medico se dimostrava la sua responsabilità esclusiva.
Responsabilità che, secondo i giudici dell'appello, sarebbe stata pienamente dimostrata in primo grado. Di conseguenza, gli eredi del chirurgo, nel frattempo deceduto, hanno proposto ricorso per Cassazione contro quest'ultima decisione.
I motivi della decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha deciso di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalle eredi del medico - chirurgo. Il giudice di legittimità, infatti, ha ricordato come la paziente ricoverata nella casa di cura avesse instaurato un rapporto contrattuale con la struttura sanitaria che, quindi, poteva essere ritenuta responsabile in solido con il medico chirurgo in base al disposto dell'articolo 2049 del Codice Civile e non in base all'articolo 2051 del Codice Civile, come sostenuto dalle ricorrenti.
Da questo punto di vista, quindi, l'operato della Corte d'Appello per la Cassazione è stato ineccepibile. Di conseguenza, tale primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altra parte, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso presentato dalle eredi del chirurgo. Il giudice di legittimità, infatti, ha rilevato che la Corte d'Appello avrebbe violato la regola sulla distribuzione degli oneri probatori. E questo in quanto avrebbe accollato al medico l'onere di provare in cosa sarebbe consistita la responsabilità della clinica. La Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito che l'onere di provare la responsabilità del coobbligato solidale, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, grava sul soggetto che agisce in regresso. Quindi spettava alla clinica dimostrare la esclusiva responsabilità del medico e non viceversa.