La legge di stabilità e norme per il pagamento degli affitti: vietato dal gennaio 2014 l'uso del pagamento in contanti.

Il contrasto all'evasione è la ragione fondamentale per cui si è deciso di arrivare a tale norma che riguarda le sole locazioni abitative. Ma forse molti non sanno qual' è l'entità della multa cui si va incontro se si infrange tale norma. L'ex art. 58 dlgs 231/07 parla di una sanzione che è compresa tra l'1 e il 40% dell'importo corrisposto con un minimo di 3000 euro. Quello che però va ulteriormente considerato è che la sanzione non è solo pecuniaria, ed è un coltello a doppio taglio.

Essa va a colpire anche tutti i benefici fiscali legati alle locazioni.

E questo vale per entrambi, sia il locatore che il conduttore.

Per il locatore andranno a decadere le riduzioni dell'imponibile Irpef per i contratti convenzionati, la cedolare secca ; per il conduttore, nel caso sia il padre di uno studente, la detrazione del canone dell'appartamento che il figlio che studia fuori città sta usando.

Questo va sottolineato esplicitamente, in caso di violazione, la sanzione è a carico di ambedue le parti e le conseguenze di perdita dei benefici fiscali vale per ambedue, sia il locatore che l'inquilino.

Quello che dovrà ora essere accertato sono gli sviluppi e le future applicazioni della norma, la quale comunque parte, per la sanzione pecuniaria, da un minimo di 3000 euro, e poiché un affitto medio si aggira intorno ai 500 euro, 3000 euro sono già sei mesi di affitto, che non è poca cosa. Tutto questo, con una deroga particolare, partirà dal 1 gennaio 2014.