La web tax, ovvero la tassa sullapubblicità su internet, è entrata ufficialmente nel nostro regime fiscale dal 1gennaio 2014 come effetto della legge di stabilità, la legge n. 147 del 2013.Ma la sua applicazione è già stata rimandata per effetto del decretomilleproroghe al 1 luglio 2014 quindi fino a questa data non va pagata. Intantola confusione resta alta in merito alla natura di questa tassa. In cosaconsiste e chi deve pagarla?

La web tax è regolata al comma 178dell'unico articolo 1 della legge di stabilità e prevede che l'acquisto diservizi di pubblicità online e di servizi a essa accessori avvenga tramite bonifico bancario o postaledal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, o inalternativa con altri metodi di pagamento tracciabili e direttamentecollegabili alla partita Iva del beneficiario.

L'obiettivo chiaramente è quellodi contrastare l'evasione fiscale in questo settore.

Nei servizi soggetti a web tax rientrano pubblicitàe link e spazi pubblicitari visualizzati tra i risultati dei motori di ricerca.Destinatari della web tax sono quindi le imprese e i professionisti che operanonel settore della pubblicità on line e che dovranno operare esclusivamente con partitaIva nazionale.

A vendere spazi pubblicitari on line e link sponsorizzatiche si visualizzano nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca possonoessere quindi esclusivamente soggetti quali editori, concessionaripubblicitarie, motori di ricerca e ogni altro operatore pubblicitario titolaredi partita Iva.