Mancano pochi giorni alla scadenza della Mini Imu, ovvero il conguagliodell’Imu, e visto l’assalto dei contribuenti presso i patronati ed i Cafconvenzionati, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha deciso di renderenote le più frequenti FAQ con le relative risposte e i chiarimenti in ordineanche all’intricato calcolo della mini Imu e della Tares, nonché sulla scadenza esul pagamento.
Sono state raccolte le domande più ricorrenti che icontribuenti stanno ponendo da ormai diverse settimane agli operatori deipatronati o presso gli uffici tributi dei rispettivi Comuni di residenza ed èstata pubblicata la lista delle Faq contenente i casi e le richieste più frequenti con lerelative soluzioni.
Innanzitutto bisogna chiarire che la MiniImu dovrà essere corrisposta soloed esclusivamente dai proprietari di prima casa purché sia ubicata in uno deiquasi 2.400 Comuni che hanno innalzato l’aliquota oltre il 4 per mille(precisamente tra il 4 ed il 6 per mille).
I chiarimenti concernono altresì il pagamento della Tares, ovvero la tassasui rifiuti che, al pari della mini Imu, dovrà essere corrisposta entro il 24 gennaio 2014: dunque la data discadenza è la stessa per entrambi i tributi, mini Imu e Tares. Il pagamentodella mini Imu e della Tares deve essere effettuato entro il 24 gennaio 2014,con la differenza che per la Tares il Comune invierà a casa dei contribuenti ilbollettino postale (o in alcuni casiil modello F24) precompilato, mentre per il calcolo della mini Imu convienerivolgersi ad un patronato.
Sull’importo della Tares, ilMinistero in una delle Faq chiarisceche l’art. 5, comma 4, del decreto leggen. 102/2013 stabilisce che il Comune invierà direttamente il bollettinoprestampato con la maggiorazione dello 0,30 centesimi per ogni metro quadrato.Inoltre, cosa importante è che se iComuni non inviano i bollettini prima della scadenza in modo da permettere aicittadini di riuscire a pagare entro il 24 gennaio, chi pagherà in ritardo per causa imputabile all’inerzia del Comune nondovrà pagare né interessi né sanzioni (art.
5, comma 4 bis del D.l. 102/2013).
Aconfermarlo è anche lo Statuto dei diritti dei contribuenti, contenuto nella L.2. 212/2000, in base al quale ai contribuenti non possono essere irrogate lesanzioni o gli interessi di mora a causa di ritardi o errori dovuti allapubblica amministrazione (art. 10).