Trascorse le prime due scadenze relative allo Spesometro 2014 (10 e 22 aprile, riferite a chi liquida l’IVA mensilmente e a chi lo fa trimestralmente) è adesso il turno della terza e ultima deadline, fissata al 30 aprile per gli operatori finanziari per i quali non vige obbligo di fattura.
Tali soggetti sono chiamati ad inviare i dati attinenti lo Spesometro 2014 solo per gli acquisti che varchino la soglia dei 3.600 euro, una platea di individui importante ma più esigua rispetto all’utenza interessata dalle prime due scadenze.
Cerchiamo adesso di riepilogare le istruzioni attinenti lo Spesometro 2014 rilasciate dall’Agenzia delle Entrate e di fare il punto su sanzioni e errori da dover evitare.
Spesometro 2014: istruzioni Agenzia delle Entrate, errori da dover evitare e sanzioni
In considerazione dell’ultima scadenza, l’Agenzia delle Entrate non ha provveduto ad inviare nuove istruzioni attinenti l’invio dati per lo Spesometro 2014, restano dunque valide quelle già diffuse in precedenza; l’invio va effettuato per via telematica utilizzando (prassi consigliata ma non obbligatoria) il software ufficiale messo a punto dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Chi avesse ancora dei dubbi sulla compilazione dello Spesometro 2014 reca comunque facoltà di prendere visione del documento contenente le FAQ diffuse dall’Agenzia delle Entrate ('faq+spesometro.pdf') e reperibile sullo stesso portale online dell’ente fiscale.
Ma quali sono gli errori da dover evitare nella compilazione dello Spesometro 2014? Innanzitutto bisogna rispettare la scadenza, ma qualora si vada oltre esiste una via per pagare sanzioni più morbide rispetto a quelle canonicamente previste (che illustreremo più in là): ‘Il contribuente che si accorge di errori o dimenticanze può ricorrere al meccanismo del ravvedimento operoso - ha dichiarato Giancarlo Allione, esperto di Eutekne.info - In altre parole, se provvede alla presentazione della dichiarazione corretta entro un anno dall’originaria scadenza, può regolarizzare la violazione beneficiando della riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo (32 euro anziché 258). In base al tenore letterale della norma, il ravvedimento operoso dovrebbe essere applicabile anche in caso di omessa presentazione della comunicazione’.
Perché il ravvedimento relativo allo Spesometro 2014 sia comunque valido, è indispensabile che parta prima che il Fisco abbia riscontrato l’errore; a ciò contribuisce anche il tempestivo versamento della sanzione ridotta (32 euro) utilizzando il modello F24. Una volta compiuto il versamento, risulta poi indispensabile conservare una copia della ricevuta di pagamento per poterla esibire all’Agenzia delle Entrate nel caso in cui la stessa proceda ad una contestazione.
Un’altro importante errore da evitare nel momento in cui si procede alla compilazione dello Spesometro 2014 concerne la mancata inclusione di tutti i tipi di acquisti effettuati rientranti nell’alveo di quelli da dover comunicare: è bene tuttavia precisare che i dati contenuti nello Spesometro 2014 verranno poi incrociati con altri tipi di informazioni e soltanto scostamenti significativi daranno il là al processo di contestazione.
Se un individuo nullatenente dichiarerà ad esempio l’acquisto di un anello da 6.000 euro, la cosa potrebbe essere sospetta ma non necessariamente dare il là ad un procedimento di contestazione; se all’anello venisse invece ad aggiungersi l’acquisto di un immobile o il frequente accesso a cassette di sicurezza, la musica (come rilevato anche da Il Corriere della Sera all’interno di una simulazione effettuata alcuni giorni fa) potrebbe decisamente cambiare.
Detto questo, il consiglio è ovviamente quello di compilare con attenzione lo Spesometro 2014 e di regolarizzare sempre la propria posizione nei riguardi del Fisco, dato che il recupero di almeno parte del gettito mancante contribuirebbe a reperire quantità di fondi inimmaginabili che potrebbero essere impiegate per risolvere molte delle criticità che affliggono questo paese.
Chiudiamo sottolineando le sanzioni cui si può andare incontro incappando in mancato invio o comunicazioni erronee relative allo Spesometro 2014. Come riportato anche da Guida Fisco, le sanzioni variano da 258 a 2065 euro a seconda della gravità del fatto contestato.
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