I titolari di partita Iva, siano essi professionisti, imprenditori o società, in presenza di operazioni attive imponibili ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, sono tenuti con cadenza mensile o trimestrale a versare all'Erario quanto dovuto, detraendo all'Iva esposta in fattura quella pagata ai fornitori.

Il regime ordinario previsto è quello con liquidazione mensile, che prevede il pagamento dell'imposta il 16 del mese successivo a quello oggetto del versamento. È facoltà per professionisti e imprese che operano nel campo dei servizi se con volume d'affari inferiore a 400.000,00 euro o 700.000,00 in caso operanti in altre attività di esercitare l'opzione per il versamento con liquidazione trimestrale, con il pagamento previsto il 16 del secondo mese successivo.

La liquidazione del primo trimestre 2014 è quindi in scadenza oggi, 16 maggio. Tutti quei contribuenti che non hanno la possibilità, per qualsivoglia motivo, di effettuare il pagamento (o lo effettuano parzialmente) entro tale scadenza possono ravvedere la loro inadempienza potendo beneficiare del pagamento di sanzioni ridotte.

È opportuno segnalare che le sanzioni previste in caso di mancato pagamento dell'Iva (carenza che può essere rilevata dall'Agenzia delle Entrate in modo automatico dopo l'invio della Dichiarazione Iva o a seguito di accertamenti) sono pari al 30% dell'imposta dovuta.

Tuttavia, come detto, il contribuente ha la possibilità di poter sanare la propria posizione: più rapido sarà il pagamento di quanto dovuto e meno saranno gli interessi e le sanzioni richieste.

Le sanzioni si differenziano in base al tipo di ravvedimento che si intende attuare:

  • il c.d. ravvedimento sprint effettuando il pagamento con un giorno di ritardo versando una sanzione dello 0,2% e di un'ulteriore 0,2% per ogni giorno ulteriore di ritardo fino al quattordicesimo; 
  • il c.d. ravvedimento breve effettuando il pagamento oltre il quindicesimo giorno ed entro il trentesimo versando una sanzione del 3%; 
  • il c.d. ravvedimento lungo effettuando il pagamento oltre il mese ma entro e non oltre il termine per l'invio della Dichiarazione Iva relativa all'adempimento in oggetto versando una sanzione pari al 3,75%.

In caso di versamento successivo non è più possibile beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso e saranno quindi dovute per intero le sanzioni richieste dall'Agenzia delle Entrate.In caso di pagamento omesso o parziale rilevato in modo automatico attraverso l'inoltro di un avviso di irregolarità sarà facoltà del contribuente effettuare il pagamento entro trenta giorni dalla ricezione (o novanta se l'Avviso è stato inoltrato telematicamente all'intermediario) pagando una sanzione pari al 10%.





Unitamente occorre versare anche gli interessi che a partire dal 01.01.2014 sono dovuti nella misura dell'1% su base annua. Il ravvedimento può essere effettuato attraverso la presentazione del modello F24 indicando i seguenti codici tributo: 

  • 6031, relativo all'Iva dovuta per il primo trimestre (6032 per il secondo, 6033 per il terzo o 6099 in caso del saldo annuale); 
  • 1991, relativo agli interessi maturati; 
  • 8904, relativo alla sanzione prevista.

La presentazione del modello F24 potrà essere effettuata esclusivamente attraverso la modalità home-banking, utilizzando il canale Fisconline/Entratel oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.