In molte regioni sono in arrivo in questi giorni gli avvisi di pagamento dei tributi dovuti ai consorzi di bonifica, enti che curano la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, come ad esempio la sicurezza idraulica (impianti idrovori, canali di bonifica), la gestione delle acque destinate all'irrigazione, la tutela del patrimonio ambientale ed agricolo. Il tributo è a carico dei proprietari degli immobili (terreni, abitazioni, fabbricati in genere) compresi nella zona di competenza dell'ente, e sono proporzionali al beneficio che deriva agli immobili di proprietà.
Ma non sempre il tributo ai consorzi di bonifica è dovuto: la giurisprudenza, infatti, ha chiarito più volte che sia le spese di funzionamento dell'ente che quelle relative al costo delle opere realizzate e agli oneri per la loro manutenzione possono costituire oggetto di imposizione contributiva solo quando per effetto di esse sia derivato al fondo in questione "un vantaggio specifico e diretto, che non può essere presunto o desumersi in via indiretta per il solo fatto che altri immobili ne abbiano goduto" (Cass. S. U. 6/2/1984 n. 877, Cass. 8/7/1993 n. 7511 e Cass. S.U. n. 8960 del 1996).
Presupposto dell'obbligo contributivo è, quindi, "il beneficio specifico e diretto che il singolo immobile riceve dall'esecuzione delle opere di bonifica".
La necessità di un vantaggio, quale presupposto per la contribuzione, è stata affermata anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9857 del 14 ottobre 1996, la quale ha stabilito che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione.
I consorzi di bonifica, in definitiva, agiscono solo ed esclusivamente come concessionari pubblici delle funzioni di difesa del suolo, pertanto non possono vantare alcun beneficio apportato agli immobili con spesa a carico della proprietà consorziata, perchè le opere o le manutenzioni sono già finanziate con denaro pubblico (fondi regionali, statali e dell'Unione Europea), pertanto il contributo di bonifica risulterebbe essere una doppia imposizione.
Dopo la notifica dell'avviso di pagamento, se il tributo non viene pagato, il consorzio provvede a notificare la cartella di pagamento, in genere attraverso Equitalia o altro agente di riscossione. Contro la cartella si può proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica alla Commissione tributaria provinciale di competenza, e costituirsi entro i successivi 30 giorni. Nel ricorso il ricorrente può chiedere la sospensione della riscossione in attesa delle decisione della commissione sul merito.