Una voce molto importante nelle dichiarazioni dei redditi di milioni di italiani è la detrazione per i figli a carico. Sia che si debba presentare il 730 che il modello Unico PF, le detrazioni per i figli sono importanti perché abbattono l'ammontare dell'Imposta sulle persone fisiche (IRPEF) che i contribuenti devono pagare. Il diritto alla detrazione spetta per tutti i figli a prescindere dall'età anagrafica che nell'anno solare precedente l'anno di dichiarazione hanno avuto reddito complessivo fino a 2.840,51 euro. Spetta anche se il figlio non è convivente con il genitore richiedente, che sia studente o no.
Non è necessario che il figlio sia naturale perché vale anche per i figli adottivi o affidati.
Famiglie con entrambi i coniugi lavoratori:
per le famiglie dove lavora un solo genitore, la detrazione per il figlio a carico è di facile interpretazione, va inserito a carico dell'unico genitore che lavora al 100%. Per le famiglie dove entrambi i genitori lavorano invece bisogna prestare attenzione. In questi casi la detrazione per figli a carico deve essere ripartita tra i genitori nella misura del 50%. Spesso però non prestando attenzione si core il rischio di perdere il beneficio fiscale per incapienza dell'imposta. Per i redditi meno elevati infatti spesso la detrazione spettante supera l'Irpef già trattenuta dal sostituto di imposta.
In pratica la detrazione per figlio a carico è superflua e viene in parole povere persa. Ecco perché è sempre meglio caricare la detrazione su uno solo dei genitori, quello con il reddito (e di conseguenza con l'Irpef dovuta) più alto. Naturalmente nel momento che si sceglie di caricare un figlio solo su un genitore, lo stesso va fatto per tutti i figli.
Casi di separazione o divorzio:
Nei casi di famiglie con genitori separati, divorziati ed in tutti i casi di annullamento e di cessazione degli effetti del matrimonio, qualora non ci sia accordo, la detrazione di norma spetta al coniuge a cui il figlio (o i figli) è affidato. Nei casi di affidamento congiunto la detrazione spetta in misura uguale per tutti e due i coniugi, al 50%. Nei casi in cui uno dei due genitori non può usufruire della detrazione per avvenuta incapienza, la detrazione deve essere caricata all'altro coniuge.