E' del 9 giugno una circolare, esattamente la 23/E, dell'Agenzia delle Entrate che fornisce notizie importanti circa il funzionamento del ravvedimento operoso. Stiamo parlando dell'istituto fiscale che offre ai contribuenti la possibilità di pagare, per il ritardo nel versamento delle tasse, sanzioni differenti in base al momento in cui si pagano le tasse. Oseremmo dire, in misura strettamente corrispondente al momento in cui si pagano e cioè si pagherà meno di sanzione se si paga, per esempio la Tasi il 20 giugno rispetto al 22 giugno e così via.

Quali imposte sono inserite nel ravvedimento operoso

L'Agenzia delle Entrate, sempre con la circolare 23/E ha stabilito che oltre ai classici tributi, come IVA ed IRAP, l'IRPEF e tutti i tributi che ne seguono la disciplina, il ravvedimento sarà possibile per IMU, TASI, tutti i tributi regionali ed anche per il bollo auto.

Perché questo istituto fiscale

Il ravvedimento operoso nasce per due motivi. Il primo è per limitare e ridurre i casi di contenziosi e ricorsi tra Fisco e contribuenti. Il secondo è per agevolare, e quindi far pagare poco di sanzione, il contribuente che commette errori in buona fede e se ne ravvede subito.

Pagamenti nei 30 giorni

Di norma è consentito al contribuente di pagare le tasse con sanzioni in misura ridotta nei casi di pagamenti che avvengono entro i 30 giorni dalla scadenza naturale del tributo.

Per una tassa da pagare il 16 Giugno bisognerà aggiungere solo il 3% qualora la si paghi il 15 luglio.

Pagamenti oltre i 30 giorni per errori e dichiarazioni infedeli

Per casi di pagamenti ridotti a causa di dichiarazioni infedeli ed errori, se i pagamenti avvengono entro i 90 giorni la sanzione sarà ridotta ad un nono del minimo previsto.

In pratica se dovevamo pagare 100 euro di sanzione, bonificando la posizione nei tre mesi si pagheranno solo 11 euro di sanzione. Se per lo stesso caso il pagamento avviene nei due anni dalla scadenza la sanzione sale ad un settimo del minimo e se avviene dopo l'accertamento della violazione e dopo la sua constatazione la sanzione sale ad un quinto del minimo.

Tributi che non provengono dall'Agenzia delle Entrate

La circolare anche se proveniente dall'Agenzia delle Entrate, ha specificato che l'istituto del ravvedimento operoso era allargato anche alle imposte locali come TASI, IMU e tasse automobilistiche, tutte imposte gestite da Regioni e Comuni. Per queste, nonostante rientrino nel nuovo ravvedimento operoso inserito nella Legge di Stabilità del Governo Renzi, bisogna sapere che è sempre in vigore il cosiddetto ravvedimento lungo. Infatti con esso i contribuenti possono sanare la posizione con sanzioni ridotte entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si commette la violazione di pagamento.