Il 29 febbraio è scaduto il termine per la consegna della CU 2016 (certificazione unica) ai percettori di reddito da lavoro dipendente e autonomo, ma già è impellente un altro obbligo per i sostituti d’imposta: la trasmissione delle CU all’agenzia delle entrate, che dovrà avvenire entro il prossimo 7 marzo 2016. A dettare scadenze così stringenti è la necessità da parte dell’amministrazione finanziaria di avere a disposizione i dati delle certificazioni fiscali da inserire per tempo nel modello 730/2016 precompilato.
Proroga trasmissione CU2016
Anche quest’anno è stata chiesta dagli intermediari fiscali una proroga della scadenza dell’adempimento a causa di una serie di novità intervenute che hanno creato difficoltà nel reperimento dei dati, come ad esempio la richiesta d’inserimento nella CU 2016 del codice fiscale del coniuge anche nel caso lo stesso non sia a carico del percipiente; poiché ovviamente, in questo caso,il dato non è a disposizione del soggetto erogatore (datore di lavoro o altro sostituto d’imposta) va necessariamente richiesto all’interessato e da questi comunicato in breve tempo.
Alla luce di quanto riportato sopra, ovvero della sua propedeuticità alla predisposizione del modello 730 precompilato, sarà molto difficile che l’agenzia delle entrate conceda una proroga per quellecertificazioni uniche che potranno essere utilizzate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi con il modello 730/2016.
Scadenza invio CU 2016
La trasmissione delle CU 2016 deve avvenire esclusivamente in modalità telematica direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato entro il 07 marzo 2016. Proroga dell'invio,invece,entro il più ampio termine del 01 agosto 2016 (data di scadenza del modello 770/2016) per quelle CU contenenti dati non influenti ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato.
Sanzioni per omessa, tardiva e errata trasmissione delle CU 2016
Le sanzioni previste in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione sono pari a euro 100,00 per ogni Cu. In caso di CU errata trasmessa entro il 7 marzo che venga corretta e ritrasmessa oltre i 5 giorni, ma entro i 60 dalla scadenza si applica la sanzione ridotta di 1/3 di 100 euro ovvero 33,33 euro. Nessuna sanzione è invece prevista se la CU errata trasmessa entro il 7 marzo venga corretta e ritrasmessa entro i 5 giorni dalla scadenza.