È iniziato il conto alla rovescia per il calcolo sugli acconti relativi all'Imu e alla Tasi 2016: la scadenza è fissata per il 16 giugno. Ricordiamo che entro tale data si potrà pagare o la prima rata, o l’intero importo. Il versamento del saldo dell’imposta dovrà invece avvenire entro il 16 dicembre con bollettini postali o modelli F24. La procedura telematica è obbligatoria per importi sopra i 1.000 euro.
Con la legge di Stabilità 2016 sono state introdotte delle novità: infatti, benché non siano cambiate le modalità di pagamento, sono previste riduzioni ed esenzioni per alcune tipologie di immobili.
In primis è stata abolita la TASI sulle case (dichiarati come non di lusso) adibite ad abitazione principale e sulle varie pertinenze (tra cui box auto, tettoie, cantine, locali di sgombero), purché sia rispettato il limite di una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale.
Resta, invece, confermato l’adempimento dell’IMU e della TASI per tutte le seconde case. Con riferimento alle locazioni a canone concordato, l’aliquota è scesa al 25%. Lo sconto è valido anche per i contratti già in corso al 2016. È prevista anche la riduzione all’1 % dell’aliquota TASI per gli immobili costruiti da poco e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice. Per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado, in presenza di alcune condizioni è previsto il taglio del 50% dell’imposta IMU.
Nello specifico il comodante:
- deve presentare la dichiarazione Imu 2016
- deve possedere un solo immobile in Italia oltre all’abitazione principale
- deve avere la residenza nel Comune in cui l’immobile è concesso in comodato
- il contratto deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di immobili in affitto, la TASI viene suddivisa tra il conduttore e il proprietario.
La percentuale può variare dal 10% al 30%, in base a quanto stabilito dalle delibere del Comune nel regolamento del 2015. Il rimanente 70-80% dev'essere pagato dal proprietario. Può capitare anche che l’immobile locato venga considerato dal conduttore come abitazione principale. In tale caso, l’affittuario non pagherà la sua quota, mentre la misura di pagamento non cambierà per il locatore
IMU e TASI: chi può beneficiare dell’esonero?
Sono previste delle esenzioni per i proprietari di cooperative edilizie e terreni agricoli.
Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) è stata introdotta un'esenzione. Tale misura si estende anche ai familiari coadiuvanti,che siano proprietari o comproprietari dei terreni coltivati dall’azienda agricola di cui è titolare un membro della famiglia. Essi devono essere iscritti, come coltivatori diretti, negli specifici elenchi previdenziali.
Sono esenti anche quei terreni che rientrano nell’elenco MEF, nei comuni montani esenti dall’IMU e siti nelle isole minori. Infine non si è tenuti a versare le due tasse neanche per quei terreni destinati all’agricoltura e all’allevamento di animali, ritenuti dalla legge inusucapibili.
Anche sui fabbricati adibiti a cooperative edilizie e ad abitazione principale dei soci assegnatari, o destinati a studenti, non si pagano queste imposte comunali. Ricordiamo, infine, che è stata eliminata l’IMU “imbullonati”, ovvero il costo che andava a gravare sulle imprese con macchinari fissati al terreno dell’immobile. Per restare aggiornati su tali argomenti potete premere il tasto "segui".