L’Ente creditore ha l’onere di rispettare un iter preciso per la notifica della cartella di pagamento. Tale procedura costituisce una garanzia fondamentale per il contribuente, ed il mancato rispetto rende la cartella nulla.

Le modalità di notifica della cartella di pagamento

L’agente di riscossione può inviare la cartella avvalendosi delle Poste Italiane tramite raccomandata a/r, che sarà recapitata dal postino. Invece l’Agenzia delle Entrate procede alla notifica tramite il messo comunale, il quale consegnerà l’atto al destinatario o ad un convivente che abbia un’età maggiore di quattordici anni, oppure al portiere o all’addetto alla casa.

La notifica è valida se la ricevuta di ritorno (in caso di raccomandata a/r) è firmata dal destinatario; oppure (in caso di notifica tramite il messo) se la relata di notifica attesta l’avvenuta consegna con la firma del destinatario.

Invece se la notifica non avviene tramite Poste Italiane, ma con poste private, sarà nulla, a meno che non siano le stesse Poste Italiane ad affidare in appalto la spedizione ad un privato, ad esempio per impossibilità di far fronte con proprie risorse (carenza di personale o di mezzi).

Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate debba notificare la cartella ad un professionista oppure ad un imprenditore, potrà farlo anche tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri (registro imprese; albo professionale).

La prova della notifica

L’Agenzia delle Entrate ha l’onere di conservare le relazioni di notifica della cartella almeno per 5 anni, ed anche oltre in caso di ulteriori atti interruttivi. Anche in caso di ricorso (opposizione) avverso l’estratto di ruolo (cd. cartelle fantasma), toccherà all'ente dimostrare l’avvenuta notifica, esibendo l’originale della relazione di notifica o della cartolina di ritorno della raccomandata.

Se il destinatario non è in casa, la documentazione può essere consegnata ad un'altra persona, oppure bisogna seguire il procedimento previsto dalla legge. In tal caso il messo (o il postino) deve lasciare un avviso affisso alla porta di casa del contribuente o nella cassetta della posta, comunicando al destinatario il tentativo di consegna.

Dopodiché l’atto (cartella) viene depositato presso l’ufficio comunale e si provvede ad una seconda raccomandata (con ricevuta di ritorno), con la quale si avvisa il contribuente che potrà ritirare l’atto presso il Comune.

L’avviso di ricevimento della seconda raccomandata deve essere conservato dall’Ente creditore/riscossore, come chiarito dalla recente sentenza della CTR Lazio n.354/28/15. L'eventuale ricorso fondato sull'omessa notifica (per mancato rispetto della specifica procedura) non è idoneo a sanare il vizio di notifica.

Come verificare la correttezza della notifica: l’accesso agli atti

È opportuno, prima di intraprendere qualsivoglia via giudiziale, che il contribuente accerti la modalità di notifica presso l’Ufficio dell’ente creditore o presso l’agente di riscossione.

Tale possibilità è praticabile attraverso l’esercizio del diritto di accesso agli atti con apposita istanza. L’ufficio dovrà rispondere ed esibire gli atti della notifica.

Il ricorso all’autorità giudiziaria

Qualora non sia stato seguito regolarmente l’iter per la notifica, è possibile impugnare la cartella con ricorso. Nel caso di plichi con importo fino ad euro 20.000, è necessario esperire preventivamente un'istanza di mediazione (reclamo) che può essere contenuta anche nel ricorso stesso. L’autorità giudiziaria competente per l’impugnazione delle cartelle per vizi di notifica sarà il giudice di pace quando il debito deriva da una multa (entro 30 giorni dalla notifica); il tribunale ordinario per le cartelle aventi ad oggetto contributi INPS ed INAIL (entro 40 giorni dalla notifica); la Commissione tributaria provinciale in caso di cartelle riguardanti gli altri tributi erariali e locali (entro 60 giorni).