Non di rado, il contribuente scopre di avere debiti con Equitalia solo recandosi presso l’ufficio e chiedendo un cd. estratto di ruolo. Spesso saltano fuori cartelle esattoriali sconosciute al cittadino, proprio perché mai portate in sua conoscenza, mai notificate.
In caso di ricorso avverso tali "cartelle fantasma", è possibile contestare la notifica dei relativi ruoli, e deve essere la società di riscossione a depositare in giudizio l’originale della cartella opposta con annessa relazione di notifica (in originale), non essendo sufficiente la produzione di mere fotocopie.
Invero, la fotocopia della relata di notifica può essere sempre disconosciuta dal contribuente, non avendo la stessa valore autentico, poiché priva dell’attestazione di conformità all’originale da parte di un pubblico ufficiale.
La sentenza di condanna della CTR Lombardia
La Commissione Regionale Tributaria Lombardia si è pronunciata, in tal senso, in favore del contribuente con la recente sentenza n. 3831/2016.
Il contribuente era venuto a conoscenza dell’esistenza delle cartelle esattoriali solo a seguito di istanza di accesso agli atti presso Equitalia; pertanto eccepiva che tali atti (ruoli) non gli fossero stati mai notificati e di non averne avuto conoscenza. Il soggetto, nel ricorso, chiedeva alla CTP di Milano di dichiarare l'inesistenza della pretesa tributaria (per inesistenza della cartella di pagamento originale) oltre che l'inesigibilità (per mancanza della notifica).
Equitalia si difendeva producendo in giudizio copia della cartella impugnata e della relata di notifica.
A differenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto valida la documentazione in copia prodotta dall’agente di riscossione, la CTR Lombardia ha accolto l’appello del contribuente, statuendo che il "contribuente ha il diritto di prendere visione della documentazione in originale (mediante l’accesso agli atti) a che l’agente di riscossione ha il dovere di conservare tali atti in originale (inclusa la relata), finché il credito non sia stato riscosso".
In effetti, il contribuente aveva disconosciuto (ex art. 2719 c.c.) la conformità all’originale dei ruoli, delle cartelle e delle relate prodotte in copia da Equitalia.
Secondo la magistratura tributaria di appello, mancando gli originali di tali atti, non vi sarebbe alcuna prova della notifica degli stessi, di conseguenza l’impugnazione del contribuente non sarebbe da considerarsi tardiva,giacché lo stesso è venuto a conoscenza dell’imposizione solo a seguito di accesso agli atti: il termine per l’impugnazione decorrerebbe, in tal caso, dalla stampa del ruolo.
Del resto, anche l’art. 26 del DPR 602/33 stabilisce che "il concessionario deve conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notifica, e ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente".
Il precedente del Consiglio di Stato (decisione 5410/2915)
I giudici tributari lombardi si rifanno anche ad una recente decisione del Consiglio di Stato n. 5410/2015, dalla quale si legge testualmente che "costituisce precipuo interesse dell’esattore conservare, in caso di mancata riscossione dei ruoli nel quinquennio, copia della cartella di pagamento oltre i cinque annie per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato, in modo da conservarne prova documentale ostensibile […] onde poter compiutamente esercitare le prerogative esattoriali".
Da tale sentenza si evince il principio in base al quale il contribuente deve poter verificare la cartella, onde poter esercitare i propri diritti per contestare la ritualità della notifica dell’atto e, quindi, la validità della pretesa di pagamento da parte di Equitalia.
La CTR Lombardiaha dichiaratoquindi la nullità delle cartelleimpugnateper difetto di notifica, e la conseguente non esigibilità della relativa pretesa tributaria, in quanto non portata (ritualmente) a conoscenza del contribuente, condannando Equitalia anche al pagamento delle spese legali.