Il Decreto Fiscale, il 193/2016 ha prodotto per i contribuenti che hanno pendenze con Equitalia o multe non pagate, la cosiddetta rottamazione delle cartelle. A fronte di uno sconto che consiste nella cancellazione di interessi di mora e sanzioni, al contribuente viene chiesto di aderire alla definizione agevolata dei debiti. In sostanza, per lo sconto proposto, il contribuente deve sanare la posizione debitoria in unica soluzione o in massimo 5 rate. Il tutto entro il 2018 e rinunciando a contenzioni e azioni già in corso o a piani di dilazione già concessi da Equitalia.

Per questi ultimi però la situazione non appare fluida come la si vuole far passare. Al riguardo, da citare dei chiarimenti di Equitalia, riproposti da un articolo uscito sul quotidiano “il Sole24Ore” di ieri 18 dicembre.

La questione vecchie rateizzazioni

Milioni sono gli italiani alle prese con cartelle di pagamento, ruoli ed ingiunzioni da parte di Equitalia, altri Enti riscossori o multe del Codice della Strada. Molti sono quelli che per chiudere i loro debiti hanno già aperto programmi di rateizzazione con Equitalia. Una prima misura del Governo Renzi in materia riscossione forzata fu la riattivazione dei vecchi programmi di rateizzazione per coloro che ne erano decaduti. Una operazione questa proveniente dalla Legge di Stabilità dell’anno scorso e che molti italiani e indebitati hanno sfruttato.

Con la manovra di fresca approvazione e quindi in vigore dal prossimo anno, parte ufficialmente la rottamazione delle cartelle e per coloro che stanno già pagando a rate, significa dover rinunciare ai vecchi piani dilazionatori per aprire quelli nuovi, più corti ma scontati. A dire il vero, la sanatoria prevede che qualora il ricalcolo del debito dovuto sia inferiore a quanto già pagato dai contribuenti vecchia rata dopo vecchia rata, il debito si potrebbe estinguere del tutto.

In parole povere, per qualcuno si tratterà di farsi ricalcolare il debito con gli sconti offerti dal Governo. Il problema però è che per aderire alla rottamazione, il contribuente deve essere in regola con le vecchie rate, cioè deve pagare tutte le rate insolute prima di presentare istanza. E se gli importi dovuti come arretrati sono già eccedenti il nuovo debito ricalcolato?

Secondo le spiegazioni di Equitalia, vanno pagate comunque o non si potrà aderire alla rottamazione e quindi si dovranno continuare i vecchi piani che sono molto più cari prevedendo sanzioni ed interessi.

Ma le regole vecchie non cedono il passo alle nuove?

Come riporta il noto quotidiano economico finanziario, secondo le direttive, alle rate scadute ed anche a quelle dell’ultimo trimestre del 2016 (molti hanno smesso di pagare le vecchie rate in virtù della sanatoria approvata), si deve applicare l’Articolo 31 di un vecchio decreto del Presidente della Repubblica, il 602/1973. In pratica, per venire ammesso alla rottamazione, il contribuente deve pagare tutte le rate scadute e tutte le rate del periodo transitorio (ottobre, novembre e dicembre) prima di presentare istanza.

Una evidente forzatura che accompagna una sanatoria nata con il piede sbagliato. Prima con un modello che prevedeva 4 rate che il Parlamento ha corretto in 5. Poi, prevedendo solo ruoli e non le ingiunzioni di pagamento largamente utilizzate da Enti che non usavano Equitalia (corretto anche questo durante il passaggio parlamentare del decreto). Non viene spiegato poi se bisogna rinunciare ai contenziosi in maniera totale o se si può rottamare parte dei debiti rimanendo aperte le cause con il Concessionario solo su una parte di debiti contestabili. Inoltre, nessuna sospensione delle procedure esecutive è stata predisposta e così che fermi amministrativi, pignoramenti e così via, continuano per tutti in attesa che si presenti istanza. Ai debitori viene chiesto quindi la repentina adesione alla sanatoria per bloccare le azioni esecutive, senza dare il tempo di valutare il da farsi.