Il sistema contributivo italiano è spesso messo sotto accusa dagli stessi soggetti contribuenti, stanchi di dover pagare sempre più Tasse a fronte di una fornitura di servizi sempre più scadente. Liberi professionisti e personale dipendente spesso non riescono a far quadrare i conti poichè sottoposti ad una altissima pressione fiscale, tale da far scendere sempre di più le entrate nette a favore di quelle destinate all'Erario. Non accade raramente, infatti, di vedere dei soggetti giuridici (persone fisiche e non solo) incapaci di riuscire a far fronte al pagamento di tutte le imposte dovute, tanto da essere costretti a ritardare le regolarizzazione della propria posizione tributaria.

A tal proposito, il 27 febbraio 2017, una recente sentenza della Corte di Cassazione si è espressa proprio sul ritardo del versamento delle imposte, e su quando e perchè esso determina un danno per le casse dello Stato.

La vicenda oggetto della sentenza vedeva come protagonista una società, responsabile di aver pagato l’accisa sul gas metano in data 31 dicembre invece che entro il 27 dicembre (termine previsto dalla Legge). Un ritardo che, seppur breve, aveva comportato l'applicazione di una sanzione pecuniaria, a cui si aggiungevano anche il pagamento dell’indennità di mora più i relativi interessi dovuti per il ritardato del versamento. La sanzione, tuttavia, era stata annullata con sentenza di primo grado, secondo la quale: "Non era ragionevole ritenere che, avendo comunque il contribuente rispettato il termine massimo previsto per il versamento delle accise, potessero essere fatte ricadere su di lui onerose sanzioni".

Alla base del ragionamento, confermato anche dalla Commissione Tributaria Regionale, il presupposto che giustificava il ritardo come frutto di una incertezza normativa che, di fatto, non aveva cagionato alcun danno all'Erario.

L'agenzia delle Dogane, tuttavia, non ritenendosi soddisfatta del parere emesso, ha impugnato la sentenza ricorrendo in cassazione che con la sentenza 4960 ha precisato, al contrario di quanto affermato precedentemente in primo grado, che: " il ritardo nel versamento del tributo, anche se limitato a pochi giorni, comporta sempre un danno per l’Erario" per questo motivo è legittima l'applicazione della relativa sanzione.

Sempre secondo la Corte, inoltre, l'incertezza normativa - tirata in causa la Commissione Tributaria Regionale - che costiuisce causa di esenzione (e che giustifica quindi il mancato pagamento dell'imposta) "consiste in un’oggettiva impossibilità accertabile esclusivamente dal giudice" mentre irrilevante in questi casi è l’incertezza soggettiva derivante dall’ignoranza del diritto o dall’erronea interpretazione della normativa.