La polemica principale che, negli ultimi anni ha investito gli autovelox e i controlli elettronici della velocità sulle strade italiane, vede al centro delle critiche le amministrazioni pubbliche, accusate spesso di voler riempire le proprie casse a tutti i costi, anche a discapito degli automobilisti. A tutela di questi ultimi, tuttavia, arriva direttamente una sentenza della Corte Civile di Cassazione che, con l'ordinanza 5532/17, il 6 marzo ha accolto il ricorso di un automobilista, sanzionato per violazione del limite di velocità su una strada urbana a scorrimento.

Alla base del ricorso un precetto che non lascia spazio alle libere interpretazioni, ovvero: sulla strada percorsa al momento del controllo non si poteva installare l'autovelox che ha rilevato il superamento del limite, e questo poichè nella stessa non era possibile il fermo del veicolo "in condizioni di sicurezza". Prima di ciò, comunque, il ricorrente aveva visto respingere le proprie doglianze nei due gradi di giudizio precedenti, i quali, tramite il Giudice di Pace prima e il Tribunale poi, avevano espresso l'impossibilità di sindacare sull'eventuale illegittimità del decreto prefettizio che aveva autorizzato il posizionamento dell'autovelox.

In netto contrasto a queste sentenze, invece, si è espressa la cassazione, secondo la quale, stando a quanto stabilito dall’articolo 2 comma 2 del Codice della Strada: "il provvedimento del Prefetto che autorizza l’installazione di autovelox su una strada urbana priva delle caratteristiche minime" - indicate appunto nell'articolo del Codice della Strada sopra indicato - "è palesemente illegittimo e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa".

Ma quando una strada è idonea all'installazione e posizionamento delle apparecchiature in questione?

Prima di tutto, una strada urbana può considerarsi a "scorrimento veloce" quando presenta le seguenti caratteristiche:

  • carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico;
  • almeno due corsie di marcia;
  • la presenza di un'eventuale corsia per i mezzi pubblici più banchina pavimentata a destra e marciapiedi.

Nella stessa, inoltre, devono essere presenti delle aree da destinare alla sosta o apposite aree esterne alla carreggiata (entrambe con idonee entrate e uscite che ne permettano l'immissione e l'emissione).

Restano escluse dunque tutte quelle strade dove non è possibile il fermo del veicolo in sicurezza, in queste, secondo quanto stabilito, non è ammessa la presenza degli autovelox, dunque contro le eventuali sanzioni da questi derivanti sarà ammesso il ricorso.