Dal 1° luglio si ampliano i poteri del Fisco in materia di controllo della liquidità dei contribuenti. L'Agenzia delle Entrate assorbirà Equitalia, dando vita all'ente strumentale per la riscossione Agenzia delle Entrate Riscossione, che subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e sarà sotto il diretto controllo del Mnistero dell'Economia. Quello che si evince dall'art. 3 del D.L.193/2016, convertito nella L. 225/2016, è che l'Agenzia delle Entrate potrà consultare l'Anagrafe Tributaria e procedere al pignoramento del conto corrente del contribuente senza autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

La novità è che adesso avrà accesso anche alla banca dati dell'INPS per acquisire le informazioni su rapporti di lavoro, indennità, pensioni, ecc..

Procedimento ordinario di pignoramento del conto corrente

Un normale creditore può procedere al pignoramento del conto corrente del debitore avvalendosi della procedura del c.d. pignoramento presso terzi, dove il terzo è la banca. Il primo passo è la notifica al debitore del titolo esecutivo, ad esempio la sentenza. Si procede con la notifica dell'atto di precetto, ovvero l'intimazione al pagamento delle somme entro dieci giorni, decorsi i quali senza alcun esito, il creditore può notificare l'atto di pignoramento al debitore e alla banca per le somme indicate nell'atto di precetto, aumentate della metà.

In tal caso, la banca deve congelare le somme fino alla decisione del Giudice competente e comunicare al creditore, mediante dichiarazione che sarà esaminata all'Udienza, che le somme sono disponibili sul conto corrente pignorato. Nell'atto di pignoramento è indicata la data dell'Udienza in cui il Giudice verifica la dichiarazione del terzo e assegna le somme al creditore, ordinando alla banca di versarle a quest'ultimo.

Procedimento di pignoramento del conto corrente da parte del Fisco

Se il creditore è il Fisco, la procedura è decisamente più veloce ed è quella prevista dall'art. 72-bis del D.P.R. 602/1973. Infatti, l'Agenzia delle Entrate può procedere al pignoramento del conto corrente senza l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, in quanto la notifica della cartella di pagamento costituisce di per sé il titolo esecutivo, al pari dell'atto di precetto nel procedimento ordinario.

La notifica della cartella viene fatta prima all'istituto di credito, al fine di permettergli il congelamento delle somme, e poi al debitore. Non c'è citazione in giudizio né udienza. Decorsi 60 giorni dalla notifica, senza che il debitore abbia pagato, la banca è obbligata a versare le somme direttamente al Fisco, senza l'autorizzazione del Tribunale.

Il debitore come può evitare il congelamento delle somme?

L'unico modo per evitare il congelamento delle somme è quello di richiedere, entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, la rateizzazione delle somme da versare. Ottenuta la dilazione, basterà mostrare il pagamento della prima rata per far sbloccare il conto corrente. In caso contrario, decorsi i 60 giorni, l'istituto di credito verserà l'importo all'esattore.