Con la pubblicazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 agosto 2017 nella Gazzetta Ufficiale n°194 del 21 agosto 2017 è stata ufficializzata la possibilità per professionisti ed imprese di compensare eventuali debiti nei confronti dell'Erario, comprese le cartelle ex Equitalia , con i crediti vantati verso l'Amministrazione pubblica. È stata, infatti, prorogata anche per il 2017 l'agevolazione concessa da una parte dall'articolo 12, comma 7 bis, del Dl 23 dicembre 2013 n°45 e dall'altra dalla norma generale dell'articolo 28 quater del DPR 600/1973.
L'unico limite riguarda la data delle cartelle compensabili che è stata fissata al 31 dicembre 2016. In pratica le cartelle esattoriali relative a carichi fiscali successivi a tale data non sono compensabili per quest'anno.
Le compensazioni possibili
A partire dal 21 agosto 2017, quindi, sia le imprese che i professionisti che vantano verso l'amministrazione pubblica crediti certi, liquidi ed esigibili, e soprattutto non prescritti possono effettuare la compensazione. I crediti possono riguardare sia forniture di beni e servizi, ma anche compensi relativi a somministrazioni o appalti. Un particolare importante ed essenziale attiene alla certificazione di questi crediti in base alle modalità indicate nei decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012.
Altro aspetto fondamentale riguarda la somma iscritta a ruolo nella o nelle cartelle che deve, comunque, essere sempre inferiore o al massimo uguale al credito vantato.
Come richiedere la compensazione
Per poter richiedere la compensazione il contribuente deve, in primo luogo, chiedere alla pubblica amministrazione la certificazione del credito, il cui ammontare deve essere certo, liquido ed esigibile.
La domanda o istanza deve essere effettuata telematicamente utilizzando la Pcc, piattaforma crediti commerciali, raggiungibile collegandosi a crediticommerciali.mef.gov.it.
L'ente pubblico ha 30 giorni di tempo per rispondere all'istanza a partire dalla data di ricevimento della domanda. Successivamente la certificazione va presentata in originale, a cura del contribuente, all'agente della Riscossione che, una volta verificata la sua validità procede alla compensazione aggiornando la Pcc.
Una copia della certificazione con sopra riportato l'elenco delle somme compensate viene rilasciata al contribuente. Un eventuale credito residuo potrà essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dell'attestato di avvenuta compensazione.