Chi possiede fabbricati in Italia iscritti al catasto e dotati di rendita deve segnalarlo nel quadro B del modello 730. Per pagare le Tasse anche chi è titolare di usufrutto o qualunque altro tipo di diritto reale su fabbricati situati nel territorio italiano come utilizzo, abitazione oppure anche nuda proprietà, non deve dichiararlo. Il diritto di abitazione comprende anche tutte le pertinenze della casa. Oltre ai privati anche le società devono dichiarare fabbricati che producono reddito. L'abitazione principale non è soggetta all’IMU e non lo sono neanche due pertinenze ciascuna di categoria differente, di tipo C/2, C/6 e C/7.
Il reddito si somma al reddito complessivo Irpef, ma poi deve essere detratta la rendita catastale dell'abitazione con le relative pertinenze. Non si deve pagare l'Irpef per le abitazioni che nel 2017 hanno pagato l’IMU e cioè quelle di categoria A/1, A/8 e A/9.
I fabbricati che non devono essere dichiarati
Non vanno dichiarati le abitazioni e i terreni adibiti ad uso agricolo già compresi nel quadro A dei terreni. Se però queste abitazione sono considerate di lusso, ossia di categoria A/1, A/8 e A/9, vanno comunque dichiarate. I fabbricati destinati all'agriturismo, le costruzioni adibite ad attività agricole come produzione di frutta e ortaggi, conservazione di attrezzature per la coltivazione, abitazioni da restaurare, e immobili destinati all'uso pubblico come musei, cinema, biblioteche e archivi, non devono essere dichiarati all'Agenzia delle Entrate.
Questo tipo di utilizzo deve essere segnalato entro tre mesi dalla data d'inizio. Non vanno neanche dichiarate le chiese e i fabbricati adibiti a uso di culto o di clausura.
I fabbricati in affitto con cedolare secca e non
Per quel che riguarda i fabbricati di proprietà non locati, come ad esempio concessi in comodato d'uso gratuito, bisogna pagare l’IMU piuttosto che l'Irpef, a meno che non ne siano esentati completamente come nel caso in cui l'abitazione venga concessa a parenti entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale.
Se l'immobile è situato nello stesso Comune, il reddito si somma a quello Irpef e alle addizionali comunali e regionali per il 50%. I fabbricati in affitto con la cedolare secca hanno una tassazione separata che sostituisce l'Irpef e le addizionali comunali e regionali, oltre che non includere il pagamento delle tasse di registro e di bollo per il contratto di locazione.
Con la cedolare secca l'aliquota unica è del 21% e dal 2014 agevolata al 10% per contratti di locazione a canone concordato.
Novità locazioni brevi turistiche
Tra le novità della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2018 va considerato che dal 1 giugno 2017 è possibile affittare le abitazioni con l'affitto breve, ovvero per un limite massimo di 30 giorni durante l'anno: le condizioni, come ad esempio la fornitura di biancheria, utenze, pulizia della casa eccetera, vanno stabilite in sede di contratto tra il proprietario e l'affittuario. In questo caso il canone di locazione va inserito dal comodatario nel quadro D mentre il proprietario deve indicare nel quadro B la rendita catastale dell'immobile; nell'importo lordo sono incluse le spese e l’eventuale provvigione per l'agenzia immobiliare. Gli immobili che vengono dati in comodato d'uso gratuito ad un familiare non devono essere dichiarati neanche in caso di locazioni brevi.