Negli ultimi anni le regole per i pagamenti dell'IMU e della Tasi hanno subito notevoli cambiamenti; quest'anno invece sono rimaste le stesse. E' necessario però fare attenzione ad alcuni accorgimenti, a cominciare dalla scadenza ravvicinata, spostata al 18 giugno (che vale per entrambe le Tasse). Un appuntamento che bisogna necessariamente rispettare, per non andare incontro a sanzioni anche severe.

Le scadenze di IMU e Tasi 2018

Innanzitutto, è bene precisare che questo che scadrà a giugno è soltanto l'acconto (che ammonta al 50% della somma totale) che si paga in base alle aliquote, con le detrazioni del 2017 e in base alle modifiche eventualmente effettuate quali vendite, successioni o acquisti.

La scadenza per entrambe le tasse è il 18 giugno, siccome la data standard (16 giugno) stavolta tocca di sabato. Il saldo invece si dovrà effettuare il 17 dicembre, tenendo conto delle aliquote del comune di residenza, anche se ai comuni fortunatamente è impossibilitato alzare l'importo.

IMU e Tasi: tutti i proprietari di immobili sono tenuti al pagamento

Tutti i proprietari di immobili situati in Italia sono tenuti a pagarle, o comunque chi ha un reale diritto di godimento (eccezion fatta per le prime case non di lusso). Per la seconda casa, le due tasse si devono versare in ogni caso, che sia vuota, affittata o concessa a titolo gratuito. Lo stesso vale per quanto riguarda i locali di proprietà quali uffici, negozi o capannoni, anche se in affitto.

Aprendo una parentesi sui terreni agricoli, si deve versare l'IMU nel caso in cui si tratti di un possedimento che non si utilizza direttamente. Nel caso ci siano più comproprietari, ciascuno deve versare la propria parte in proporzione e separatamente per evitare disguidi.

Le case principali hanno diritto alle esenzioni

Sono confermate le esenzioni per le case principali (con relative pertinenze quali garage e altro) e dove si ha la residenza (eccezion fatta per le case di lusso); sono confermate inoltre la riduzione del 50% per i comodati padre-figlio e del 25% per gli immobili affittati a canone concordato.

Le agevolazioni interessano anche quei possedimenti agricoli dei territori situati in zone di montagna. Per quanto concerne la Tasi, le case affittate per più di sei mesi prevedono una riduzione parziale che può andare dal 10% al 30% (una percentuale che deve essere pagata dall'affittuario, ma soltanto se la casa non è indicata come residenza) in base al comune di appartenenza.