Parte ufficialmente la fase 2 della definizione agevolata delle cartelle esattoriali della ex Equitalia., meglio nota come rottamazione bis. In questi giorni i 950 mila contribuenti che hanno aderito a questa seconda edizione della definizione agevolata vedranno recapitarsi a casa la raccomandata dell'Agenzia Entrate-Riscossione che contiene la comunicazione dell'importo da pagare per chiudere, definitivamente, la partita con il Fisco. Nel frattempo, è stata resa pubblica una sentenza della Corte Costituzionale, esattamente la n° 114 del 31 maggio 2018 che potrebbe rappresentare un importante spartiacque per quanto riguarda la capacità di difesa del contribuente nei confronti di un pignoramento fiscale.
Il contenuto della missiva
Le lettere dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione saranno recapitate al domicilio fiscale del contribuente al massimo entro la fine del mese di giugno 2018. La comunicazione conterrà, innanzitutto, l'importo da pagare, diviso in rate di importo e numero diversi a secondo di quanto è datato il debito fiscale che si intende sanare. All'interno della missiva, il contribuente riceverà anche i relativi bollettini postali da utilizzare per versare materialmente il dovuto. In ogni caso, il numero delle rate previste non potrà mai eccedere il massimo di cinque dilazioni per i carichi affidati all'agente della riscossione nel corso del 2017. Mentre per i carichi più vecchi si hanno a disposizione al massimo tre rate.
Se, per qualsiasi motivo, non si dovesse ricevere la comunicazione per posta, la stessa sarà scaricabile direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a partire dal 1 luglio 2018. Va tenuto presente che la prima rata, per i carichi ricevuti nel corso del 2017, deve essere versata entro il mese di luglio 2018 e l'ultima entro il mese di febbraio 2019.
Per quanto riguarda le cartelle esattoriali anteriori al 2017, invece, la prima delle tre rate è fissata al 31 ottobre 2018. L'ultima non può, comunque, andare oltre il 28 febbraio 2019.
Le sigle di risposta utilizzate
La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, poi, va letta anche facendo attenzione alle sigle utilizzate. Infatti, l'amministrazione finanziaria ha predisposto ben cinque risposte differenti in relazione all'accoglimento o meno dell'istanza di adesione alla definizione agevolata. La prima sigla AT, sta ad indicare "accoglimento totale" dell'istanza. In pratica, vuol dire che il contribuente chiude definitivamente la partita col Fisco in ogni senso. Infatti, chi si trova questa sigla sulla lettera ha la certezza di non avere altre pendenze non rottamabili. Di conseguenza, chi invece, trovasse sulla propria comunicazione la sigla AP, che sta per "accoglimento parziale", saprebbe di dover regolare ancora dei debiti residui non rottamabili. Più fortunati di entrambe le precedenti categorie di contribuenti sono coloro che, nella propria comunicazione, rinvenissero la sigla AD. Questa indica, infatti, che nulla è dovuto da parte del contribuente. Chi invece non deve pagare debiti rottamabili, ma, esclusivamente debiti non rientranti nella rottamazione bis troverà sulla propria lettera la sigla AX. Coloro che, invece, vedranno rigettarsi l'istanza di adesione troveranno sulla comunicazione la sigla RI. Infine, ricordiamo due aspetti fondamentali. Chi avesse inoltrato diverse istanze di adesione per altrettanti debiti fiscali, vedrà recapitarsi sempre una sola comunicazione riepilogativa di tutte le richieste da parte dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, le regole per la chiusura del contenzioso rimangono invariate. Di conseguenza, il mancato pagamento anche di una sola rata fa decadere dal beneficio accordato.
La sentenza della Consulta
Le lettere dell'Agenzia delle Entrate, nonché le eventuali procedure esecutive in corso, dovranno tenere conto anche della recente sentenza della Consulta che, dopo anni di dibattiti, ha riformato parzialmente l'art 57 del DPR 602/73 consentendo, finalmente, l'opposizione anche contro i pignoramenti fiscali: In pratica viene allargata la portata normativa dell'art 615 del Codice di Procedura civile anche alle controversie che hanno per oggetto debiti tributari. Questo perché, secondo il Supremo Collegio non prevedere questa possibilità viola gli articoli 24 e 113 della Costituzione che sanciscono il diritto alla tutela giurisdizionale anche nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Anche se tale possibilità, per come è strutturato il nostro ordinamento giudiziario, sarà possibile solo successivamente alla comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria e mai in via preventiva, il nuovo orientamento della Corte rappresenta un notevole passo avanti nel diritto di difesa del contribuente.