Per tutti gli italiani le bollette sono bollette, indipendentemente dal fatto che si tratti di forniture di energia elettrica, gas o acqua. Ma questa generalizzazione non vale per l'amministrazione finanziaria che distingue, ai fini delle comunicazioni tributarie, tra semplici bollette e le cosiddette bollette - fatture. Tanto che lo scorso 21 settembre 2018 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la sua Risoluzione n° 68 che fornisce opportuni chiarimenti su quali bollette devono essere considerate ed inserite nelle comunicazioni da inviare al Fisco relativamente allo Spesometro.

L'oggetto del contendere

La questione di quali bollette inserire nelle comunicazioni dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute è stata sollevata da una Pubblica Amministrazione. Nello specifico un Comune. Il quesito riguardava l'inserimento nelle comunicazioni delle bollette - fatture relative al servizio di fornitura idrica. Oltre che ai servizi accessori e connessi di depurazione delle acque e di fognatura. Il Comune chiedeva se queste bollette rientrassero nelle comunicazioni da fornire ai sensi dell'articolo 21 del Decreto legge 78/2010. Anche se lo stesso Ente pubblico dichiarava preliminarmente di essere di parere contrario all'inserimento.

La risposta dell'amministrazione finanziaria

L'Agenzia delle Entrate ha dato una risposta generale pubblicando, appunto, la Risoluzione n°68. Il punto fondamentale è che l'Agenzia delle Entrate equipara le bollette emesse per l'addebito e il conseguente pagamento dei corrispettivi dei servizi di fornitura (indipendentemente che si tratti di energia elettrica, acqua o gas) a delle vere e proprie fatture.

Di conseguenza, recita la Risoluzione n°68, devono essere considerate tali sotto ogni profilo. Quindi anche quello relativo all'obbligatorietà della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriormente che l'articolo 21 del Decreto legge 78/2010 non prevede particolari forme di esenzione per i soggetti titolari di Partita Iva. Anzi, proprio in virtù delle modifiche legislative intervenute negli ultimi anni viene precisato che tutti i titolari di Partita Iva sono obbligati ad inviare all'amministrazione finanziaria i dati di tutte le fatture emesse e ricevute. Quindi non opererebbe nessuna distinzione o esonero a favore di Enti Pubblici rispetto ai privati.

Sono però state consentite dalla normativa fiscale delle semplificazioni. In particolare, per quanto riguarda i soli Enti Pubblici questi, in base all'articolo 1- ter del Decreto legge 148/2017, non sono tenuti ad inviare le comunicazioni delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali. Inoltre, ricordiamo che la Legge di Bilancio 2018 ha previsto l'abolizione dello Spesometro e delle relative comunicazioni a partire dal prossimo anno. Quindi, in definitiva i soggetti titolari di Partita Iva dovranno, per quest'anno, inviare le comunicazioni relative a tutte le fatture emesse e ricevute. E questo anche se si tratta di Pubbliche amministrazioni come i Comuni.