Sappiamo tutti che a partire dal prossimo 1 gennaio 2019 l'emissione della fattura elettronica diverrà obbligatoria, almeno per alcune categorie lavorative. Sappiamo anche che da luglio 2019, come anticipato da "Il Sole24ore", dovrà essere obbligatoriamente emessa entro 10 giorni dalla conclusione della transazione commerciale a cui si riferisce. Infine, sappiamo che il Governo M5S - Lega, proprio per dare la possibilità a tutti, Pubblica Amministrazione, professionisti, lavoratori autonomi ed imprese grandi e piccole, di adattarsi al cambiamento, non procederà a sanzionare l'eventuale tardiva emissione nel corso dei primi sei mesi del 2019.

E non è poco se si considera che le sanzioni previste variano dal 90 al 180% dell'imposta a cui ci si riferisce. Inoltre, viene prevista una sanzione ridotta al 20% nel caso in cui la fattura elettronica venga emessa entro il termine per la liquidazione periodica del mese successivo, che coincide sempre con il giorno 16. D'altra parte, questa tolleranza da parte dell'amministrazione finanziaria potrebbe ripercuotersi negativamente sulla liquidazione periodica dell'Iva. Questo perché, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, senza fattura elettronica non sarà possibile portare in detrazione la cosiddetta Iva a credito sugli acquisti.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Lunedì 12 novembre, durante il Convegno organizzato sul tema della fattura elettronica da "Il Sole24ore", l'Agenzia delle Entrate è stata molto chiara e perentoria.

Avrebbe ribadito, infatti, che per le sole operazioni interne, l'unico documento fiscalmente valido è proprio la fattura elettronica dovutamente emessa. E questo, ovviamente, vale anche ai fini di ogni eventuale detrazione fiscale Iva a cui si abbia o si possa avere diritto in quanto impresa.

Cosa succede in caso di emissione tardiva

Dato che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, l'emissione della fattura elettronica costituisce, di fatto, il presupposto giuridico - legale per la detrazione dell'Iva, in caso di una emissione tardiva il Decreto fiscale prevede esclusivamente che il cessionario (cioè colui che acquista la merce oggetto di fattura) non sia soggetto a sanzioni per i primi sei mesi del 2019.

Per fare un esempio, riproposto anche durante il convegno de "il Sole24ore" da uno dei maggiori esperti di Iva italiani, Gian Paolo Tosoni, un professionista con liquidazione trimestrale dell'Iva, potrebbe incassare un compenso da un'azienda che invece liquida l'Iva mensilmente. Il professionista potrebbe, legittimamente, inviare la fattura elettronica entro il 16 maggio 2019 senza subire sanzioni, mentre l'impresa committente potrà usufruire della relativa detrazione dell'Iva a credito solo nel mese di giugno 2019. E questo nonostante il pagamento del corrispettivo sia avvenuto almeno sei mesi prima.

La possibile soluzione del dilemma

Come fa notare oggi "Il Sole24ore" nella relazione accompagnatoria all'articolo 10 del Decreto legge 119/2018, il cosiddetto Decreto Fiscale, viene specificato che anche l'acquirente della prestazione o della merce non è soggetto a sanzioni per i primi sei mesi del 2019 sebbene proceda alla detrazione Iva.

Ma questa specifica non è stata inserita nel testo dell'articolo 10, che disciplina appunto l'eliminazione delle sanzioni. In sede di conversione del Decreto Fiscale il Legislatore potrebbe provvedere a fornire un'interpretazione autentica della norma in questione. E, come suggerisce "Il Sole24ore", in via eccezionale, si potrebbe consentire agli acquirenti la possibilità di usufruire della detrazione Iva con la presentazione della sola fattura cartacea. Ovviamente, sempre nel rispetto dei termini di liquidazione periodica. D'altra parte, ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, se la fattura elettronica è l'unico documento valido ai fini fiscali, ciò non vuol dire che gli altri tipi di documenti non possano produrre effetti di altro tipo, ad esempio civili. Quindi, per semplificare, la fornitura di beni o servizi può essere provata attraverso una fattura cartacea e generare un credito legittimo da riscuotere.