Dal prossimo 1 gennaio pagare le tasse in ritardo costerà di più. Infatti, è stato appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 291 del 15 dicembre 2018 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018, denominato appunto "Modifica del saggio di interesse legale" che, all'articolo 1, stabilisce il passaggio degli interessi legali, regolati dall'articolo 1284 del Codice civile, dall'attuale 0,3% allo 0,8%. Di fatto si tratta di un aumento quasi triplo degli interessi legali applicati ai ritardati pagamenti delle Tasse.

Le motivazioni dell'aumento del saggio di interesse

La decisione di aumentare la percentuale degli interessi legali è spiegata nello stesso testo del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che lo ha istituito. Infatti, nel testo del Decreto si legge che è facoltà del Ministro dell'Economia e delle Finanze aumentare il saggio di interesse sulla base del rendimento lordo dei Titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi tenendo conto, nel contempo, dell' andamento del tasso di inflazione registrato nel corso di tutto l'anno passato.

Mancanza di reciprocità tra versamenti e rimborsi

La tematica è importante non solo per le conseguenze immediate che avrà sicuramente. Infatti dal prossimo 1 gennaio 2019 diverse operazioni diventeranno più costose.

Ad esempio, la procedura di ravvedimento operoso da parte del singolo contribuente diventerà proporzionalmente più cara. Ma anche il pagamento delle rate della rottamazione ter, nonostante la leggera tolleranza di cinque giorni dalla scadenza della singola rata, verranno a costare di più in caso di ritardo. La nuova misura si applicherà, infatti, sia alle liti pendenti, ma anche ai processi verbali di constatazione e anche per la definizione degli atti del procedimento di accertamento.

D'altra parte, una questione che nessun Governo della Repubblica si è deciso ad affrontare, come mette in evidenza "Il Sole24ore" è la totale mancanza di allineamento tra gli interessi pagati dal contribuente in caso di ritardato pagamento e quelli riconosciuti dallo Stato al contribuente stesso in caso di rimborso. Infatti, in media, se è il fisco che deve eseguire un rimborso, viene riconosciuto un interesse di circa il 2%.

Mentre se è il contribuente ad essere in torto l'interesse preteso dall'Erario è quasi il doppio. Senza contare le sanzioni aggiuntive. Queste sono del 30% in media. Ma se il contribuente - debitore paga entro il termine di 90 giorni vengono ridotte al 15%. Al Fisco, ovviamente, non sono applicate sanzioni viceversa.