Come previsto dal Decreto Fiscale 119/2018 per poter ottenere il Documento Unico di Regolarità Contributiva, almeno in linea teorica, basta aver aderito alla terza edizione della definizione agevolata. Ma successivamente a questo occorre rispettare tutte le scadenze per ottenere la piena validità della certificazione di regolarità contributiva. Ecco perché, per chiarire definitivamente la questione, l'Inps il 28 dicembre scorso ha pubblicato il messaggio 4844 che ha per Oggetto proprio la procedura di "verifica della regolarità contributiva in presenza di definizione agevolata.

Le nuove regole, di fatto, costituiscono un aggiornamento della procedura da seguire per ottenere il Durc online in base alle modifiche introdotte proprio dal Decreto Fiscale del Governo M5S - Lega.

Le novità introdotte nella procedura di richiesta

Le nuove disposizioni a cui si ricollega il messaggio n° 4844 dell'Inps sono quelle contenute nell'articolo 3, comma 10, del Decreto Fiscale 119/2018. Queste dispongono che in caso di presentazione della dichiarazione di definizione agevolata devono essere applicate le disposizioni contenute nell'articolo 54 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n° 50, convertito successivamente nella Legge 21 giugno 2017 n° 96, che appunto disciplina il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in caso di adesione alla definizione agevolata.

In pratica, tutte le richieste di adesione alla rottamazione - ter, anche pervenute in data antecedente al 19 dicembre 2018 ( data di entrata in vigore della Legge di Conversione n°136/2018 del Decreto Fiscale), dovranno essere necessariamente definite con l'attestazione di regolarità. E questo indipendentemente dal fatto che siano ancora in fase istruttoria.

L'unica pregiudiziale a questa procedura, spiega ancora il messaggio 4844 dell'Inps, deriva dal fatto che al momento della richiesta sussistano ulteriori posizioni debitorie a carico del contribuente in altre Gestioni o sezioni.

La verifica da effettuare presso Agenzia delle Entrate - Riscossione

Come specificato nel messaggio dell'Inps del 28 dicembre scorso, se la definizione della richiesta con tale esito non è precedentemente stata notificata dall'Inps, in quanto contenuta nella cosiddetta Gestione AVA ( la gestione degli Avvisi di Addebito dell'Inps), è necessario effettuare un controllo presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Nello specifico occorre controllare che sia andata a buon fine la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Di conseguenza, per poter ottenere il rilascio del documento di regolarità contributiva occorre, obbligatoriamente, essere in regola con tutti i pagamenti, anche quelli relativi alle precedenti versioni delle definizioni agevolate. Tenendo anche conto delle varie proroghe concesse, come ad esempio quella del 7 dicembre 2017 relativa alla prima edizione della rottamazione, per poter sanare eventuali ritardi. Successivamente, come specificato dal messaggio Inps, il contribuente avrebbe dovuto rispettare le successive scadenze concordate con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

E così anche per la successiva edizione della definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione - bis. Il mancato rispetto delle scadenze concordate produce, quindi, l'effetto di far decadere anche l'attestazione di regolarità contributiva come previsto dall'articolo 54, comma 2, del Decreto Legge 24 aprile n° 50. Tale decadenza, certificata dagli Enti preposti alla verifica, non consente ai contribuenti di beneficiare della terza edizione della definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione ter.