L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri, 22 gennaio, la Risposta n°9 ad un interpello nella quale fornisce un'interpretazione autentica circa la corretta modalità di trasmissione dei corrispettivi da parte di commercianti e imprenditori, in particolare appartenenti alle catene della Grande Distribuzione Organizzata.

Il caso sottoposto all'Ade

L'interpello è stato effettuato da una azienda della Grande Distribuzione Organizzata che invia già telematicamente i dati relativi ai corrispettivi in base a quanto disposto dall'articolo 1 della Legge 311/2004 cosiddetta Legge Finanziaria del 2005.

Come specifica l'azienda che ha effettuato l'interpello tutti i suoi punti vendita sono privi di registratori di cassa "fiscalizzati". Ogni negozio, infatti, è dotato di un personal computer che è collegato direttamente al server centrale della casa madre a cui vengono inviati tutti dati che, poi, quest'ultima provvede a rigirare all'amministrazione finanziaria.

Il quesito posto dall'azienda ha a che fare proprio con la trasmissione dei corrispettivi in quanto le nuove disposizioni introdotte con la recente Legge di Bilancio 2019 sono andate ad abrogare quanto disposto dall'articolo 1 della Legge 311/2004. E questo indipendentemente dal macchinario utilizzato per la vendita, come le vending machine.

O anche relativamente al tipo di canale di vendita utilizzato se, ad esempio, la vendita diretta oppure a distanza o anche tramite call center o anche in caso di e-commerce.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Secondo quanto riportato nella risposta all'interpello, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a partire dal 1 gennaio 2019, gli operatori della GdO e quelli a loro equiparati che svolgono attività di vendita in luoghi aperti al pubblico devono certificare l'avvenuta cessione e, quindi, il corrispettivo ricevuto innanzitutto attraverso il rilascio dello scontrino o ricevuta fiscale, fatta salva in ogni caso la richiesta della fattura elettronica da parte dei soggetti passivi Iva per i quali essa è obbligatoria.

Questi dati devono essere oggetto di registrazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate su base giornaliera. In pratica, si fa qui riferimento all'introduzione del cosiddetto scontrino elettronico la cui adozione è per il momento volontaria e dipendente da una precedente richiesta che andava effettuata entro il 31 dicembre 2018. Successivamente, l'introduzione dello scontrino elettronico diverrà obbligatorio dal 1 luglio 2019 per tutti quegli operatori economici che hanno un volume d'affari superiore ai 400.000 euro annui. Mentre, dal prossimo 1 gennaio 2020 lo scontrino elettronico diverrà obbligatorio per tutti e per tutte le operazioni commerciali al minuto a attività assimilate. Mentre esso è già ora obbligatorio per le vendite attraverso distributori automatici.

Infine, l'Agenzia delle Entrate nella sua risposta ha fatto direttamente riferimento all'articolo 2 del Decreto legislativo 5 agosto 2015 n°127, specificando che le disposizioni in esso contenute indicano che la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi deve avvenire tramite strumenti tecnologici che siano in grado di garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati secondo le specifiche informazioni fornite da uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. In pratica, ogni negozio o punto vendita dovrà dotarsi obbligatoriamente di un registratore telematico. L'unica eccezione riguarda gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita e che, nel rispetto dei precedenti requisiti, possono eseguire la memorizzazione e la trasmissione dei dati mediante un unico punto di raccolta.