Da ieri sono pubblicati sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate le istruzioni e il modello da utilizzare per presentare la domanda per i contribuenti che stanno pensando di aderire alla cosiddetta pace fiscale. Si tratta del provvedimento di definizione agevolata per quanti hanno già aperto ed avviato ricorsi nei confronti dell’Agenzia, cioè che hanno delle liti pendenti con il Fisco nostrano. Una importante soluzione per mettersi in regola con le problematiche fiscali che molti cittadini ed imprese hanno, un provvedimento che insieme a saldo e stralcio e rottamazione delle cartelle serve allo Stato per fare cassa e snellire gli archivi ed ai contribuenti per tornare soggetti attivi e puliti fiscalmente.

Cosa viene offerto al contribuente

Le disposizioni relative a questo strumento sono inserite negli articoli 6 e 7 del DL 119/2018. I soggetti interessati sono coloro che alla data del 24 ottobre 2018, hanno presentato ricorsi con relativa notifica. In pratica, tutti coloro che a quella data, avendo un contenzioso aperto con il Fisco, hanno presentato ricorso sul quale alla data di adesione alla pace fiscale non risulti ancora essere sopraggiunta sentenza. Se il contribuente risulta sconfitto infatti, non potrà aderire alla definizione agevolata e sarà costretto a pagare il 100% del valore relativo alla controversia in questione. Stessa sorte per coloro che pur avendo presentato ricorso entro il termine perentorio del 24 ottobre 2018, l’atto non è stato ancora recapitato alla CTP (Commissione Tributaria Provinciale).

Se il ricorso ha completato l’iter utile a far rientrare il contribuente nel beneficio della Pace Fiscale, ma risulta pendente in primo grado di giudizio, si può chiudere la lite pagando solo il 90% del valore della lite stessa. Nel caso in cui il primo grado di giudizio abbia decretato la sconfitta dell’Agenzia delle Entrate, si può chiudere la partita versando solo il 40% del totale.

La percentuale del dovuto scende addirittura al 15% se le Entrate sono state dichiarate soccombenti anche in secondo grado. Ba ricordato infine che le liti sulle quali si è interpellato già la Suprema Corte di Cassazione, sempre con l’Agenzia delle Entrate come soggetto perdente in giudizio, la lite è sanabile con il versamento del solo 5% del valore del contendere.

Piani rateali e domande

Come per rottamazione ter o saldo a stralcio, possibile richiedere anche la rateizzazione dei pagamenti fuoriusciti dalla definizione agevolata. Le rate previste dalla pace fiscale sono massimo 20 da pagare in forma trimestrale. Le rate sono richiedibili solo se il valore del contendere è superiore a 1.000 euro per ciascuna lite pendente. Come dicevamo, sul sito dell'AdE è stato reso disponibile per il download il modello di adesione che è l’unico possibile da utilizzare. Si può presentare istanza direttamente allo sportello di una delle sedi territoriali dell’Agenzia o telematicamente. In quest’ultimo caso non sono dovute le imposte di bollo. Per l’invio telematico è possibile rivolgersi a commercialisti e Centri di Assistenza che al termine dell’invio sono obbligati a rilasciare copia dell’istanza e copia della ricevuta di presentazione che le Entrate rilasceranno ad operazione conclusa.

La domanda andrà presentata pena la perdita del beneficio dell’adesione, entro il prossimo 31 maggio, data che segna anche la scadenza del pagamento del debito in soluzione unica o della prima rata di eventuali programmi di dilazione richiesti ed ottenuti.