L'Agenzia delle Entrate ha appena pubblicato sul suo sito istituzionale la Risposta n°346/2019. Tale documento di prassi sancisce l'impossibilità da parte di una società subappaltatrice di "servizi da crociera" di utilizzare il credito d'imposta disciplinato dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 1997 n° 457. Tale decreto dettava "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione".
Il quesito posto all'Agenzia delle Entrate
L'amministrazione finanziaria si è trovata davanti il caso di una società cipriota che fornisce "servizi da crociera", la quale intende costituire una società per azioni italiana o, quantomeno creare sul nostro territorio nazionale una sua stabile organizzazione.
Con tale nuova società l'azienda cipriota stipulerebbe un contratto di fornitura di personale e altri servizi accessori e complementari allo svolgimento di attività commerciale su navi da crociera.
La nuova società appena costituita, poi, eserciterebbe l'attività di gestione di negozi retail e vendita al minuto direttamente sulle navi da crociera di una compagnia battente bandiera italiana. Infatti, come prevede l'articolo 17, comma 1, della Legge 5 dicembre 1986 n° 856, l'armatore di navi adibite a crociera può essere autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a concedere in appalto alcuni servizi di bordo ad imprese italiane o anche ad imprese straniere che siano dotate di una rappresentanza in Italia.
In particolare, la norma sopra richiamata fa riferimento a servizi supplementari di camera, servizi di cucina e servizi generali di bordo, compresi quindi anche quelli di vendita al minuto. La società cipriota, poi, fungerebbe da sostituto d'imposta. Di conseguenza, dato che l'articolo 4, comma 1, della Legge 30 dicembre 1997 n° 457 prevede che ai soggetti che esercitano l'attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale è attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'Irpef sui redditi di lavoro dipendente ed autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato su dette navi, e che l'articolo 13, comma 2, della Legge finanziaria 2000, estende il sopra citato credito d'imposta a tutti quei soggetti che, in forza di un rapporto contrattuale con l'armatore, esercitano a bordo attività commerciali complementari e accessorie all'attività principale, la società interpellante chiede all'amministrazione finanziaria se in qualità di ditta subappaltatrice e sostituto d'imposta possa usufruire ugualmente del credito d'imposta sopra indicato.
La risposta dell'amministrazione finanziaria
L'Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, ricorda che il decreto legge 30 dicembre 1997 n° 457 ha istituito il "Registro internazionale" delle navi autorizzate alla navigazione internazionale per soli fini commerciali. Dopoché l'Agenzia delle Entrate effettua un rapido excursus sulla normativa vigente in materia, richiamata dalla stessa società interpellante e poco sopra riportata.
L'amministrazione finanziaria concorda con l'interpellante anche quando questo sostiene che la finalità delle disposizioni agevolative è quella di favorire la crescita occupazionale nel settore marittimo. D'altra parte, venendo al caso specifico, l'Agenzia delle Entrate fa presente che l'articolo 13, comma 2, della Legge finanziaria 2000, estende la possibilità di concedere il credito d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge n° 457 del 1997 esclusivamente a quelle società che hanno rapporti contrattuali diretti con l'armatore. Quindi, tra società ed armatore ci deve essere un regolare contratto d'appalto. Di conseguenza, spiega ancora l'amministrazione finanziaria, dato l'ambito estremamente delimitato della norma contenuta nell'articolo 13, comma 2, della Legge finanziaria 2000, non è possibile estendere il credito d'imposta anche alle società sub-appaltatrici. Anche perché le imprese sub-appaltatrici non sono menzionate nel testo della norma e la stessa norma agevolativa non è suscettibile di un'interpretazione analogica ed estensiva.