L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Circolare n° 20 del 9 settembre 2019 sugli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, nella quale fornisce "Ulteriori chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti da associazioni di categoria e ordini professionali". Tale Circolare, quindi, è la naturale prosecuzione della Circolare n 19 del 17 agosto che aveva iniziato a fornire i primi chiarimenti sugli Isa. La nuova Circolare consta di 44 pagine suddivise in 9 sezioni. Vengono analizzati l'utilizzo degli Isa ai fini dell'attività di analisi del rischio di evasione, le Cause di esclusione, le Segnalazioni relative agli indicatori e al funzionamento del software, il Coefficiente Individuale, la Compilazione dei Modelli, i Dati delle Precompilate, l'importante Regime Premiale, la Proroga dei Versamenti e gli Ulteriori Componenti Positivi.
Nella Circolare n° 20 sono state raccolte le risposte che l'Agenzia delle Entrate ha fornito ad associazioni di categoria e professionisti durante i mesi di giugno e luglio 2019.
Il punteggio attribuito con gli Isa
Come viene specificato alla Sezione 1, paragrafo 1.1, l'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017 n° 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n° 96, al comma 14 prevede che l'AdE e la Guardia di Finanza nel predisporre delle precise e specifiche strategie di analisi del rischio di evasione e di contrasto della stessa tengano in debito conto le risultanze del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti determinato dall'applicazione degli Isa. Inoltre, si deve tenere conto altresì delle informazioni contenute nella sezione dell'anagrafe tributaria regolata dall'articolo 7, comma 6, del DPR 29 settembre 1973 n° 605.
Il riferimento è ai dati dei rapporti finanziari detenuti dai contribuenti con i vari istituti di credito operanti sul territorio italiano. Il punteggio per il quale l'Agenzia delle Entrate procede a controlli, come indicato dal paragrafo 6.1 del Provvedimento dei 10 maggio 2019, è quello inferiore o uguale a 6. La Circolare n° 20 specifica che un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non rende soggetti ad attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Le cause di esclusione dagli Isa
Nella Sezione 2 della Circolare n° 20 vengono trattate le varie tipologie di aziende e società che sono escluse, in base alla normativa fiscale vigente, dalla presentazione degli Isa. Il primo caso menzionato dalla Circolare è quello delle società cooperative a mutualità prevalente.
Come messo in evidenza dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate, i Decreti Ministeriali di approvazione degli Isa del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018 hanno espressamente previsto l'esclusione dall'applicazione degli Isa per le società cooperative, consortili e consorzi che operano in maniera prevalente a favore delle imprese socie o associate e delle cooperative costituite da soggetti che non sono imprenditori e che operano a favore degli utenti stessi.
Tali società cooperative, inoltre, non devono operare per conto terzi e non devono seguire le ordinarie regole di mercato.
Al di fuori da tali requisiti, continua la Circolare n° 20, per le società cooperative non è prevista alcuna causa di esclusione. D'altra parte, nel prosieguo l'Agenzia delle Entrate richiama quanto precedentemente affermato, sempre a proposito delle società cooperative, nella Circolare 110/E del 1999. In tale documento di prassi veniva affermato che in caso di attività commerciali svolte dalle cooperative in via non esclusiva, in sede di contraddittorio con il contribuente, l'amministrazione finanziaria era tenuta a tenere conto che tali soggetti operavano in un contesto di mercato con l'obiettivo di perseguire il loro fine mutualistico proprio.
E tale fine mutualistico poteva incidere in maniera prevalente sui ricavi conseguiti dalle cooperative, arrivando a far assumere alle stesse le caratteristiche e l'essenza delle logiche di mercato. Di conseguenza, tali società dovendo perseguire fini mutualistici e applicare i modelli Isa, potrebbero essere condizionate negativamente da tale adempimento per quanto riguarda il risultato esposto dagli indici. Di tale fatto deve essere fornita indicazione nelle note aggiuntive.
Il secondo caso di esclusione dall'applicazione degli Isa riguarda l'affitto di azienda. L'affitto di azienda viene considerato, ai fini dell'applicazione degli Isa, una fattispecie di non normale svolgimento dell'attività.
Di conseguenza, viene precisato che per tutto il periodo in cui dura il contratto di affitto di azienda, anche se per più periodi di imposta, in tutte le annualità considerate il soggetto potrà ritenersi escluso dal dovere di applicazione degli Isa.
Il terzo caso di esclusione esaminato dalla Circolare n° 20 riguarda la cessazione dell'attività prevalente. In primo luogo, l'amministrazione finanziaria precisa che l'articolo 9-bis, comma 6, prevede che gli Isa non si applichino ai periodi di imposta nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l'attività. L'Agenzia delle Entrate richiama anche quanto previsto nella Circolare n° 30 del 19 settembre 2013. In tale Circolare la situazione di un'azienda che nel corso d'anno ha svolto due attività e, nello stesso periodo, ha cessato l'attività prevalente viene ricondotta ad una modifica dell'attività esercitata in corso d'anno.
Per consentire l'esclusione dall'applicazione degli Isa, comunque, le due attività non devono essere contraddistinte da codici attività compresi nello stesso Isa.
La stessa logica menzionata sopra vale per il quarto caso esaminato dalla Circolare n° 20, cioè la modifica in corso d'anno per effetto di inizio nuova attività. Anche in questo caso, infatti, il criterio discriminante per determinare l'esclusione dall'applicazione degli Isa o meno è se i codici attività sono ricomprese o meno nello stesso Isa.
L'ultima causa di esclusione esaminata nella Sezione 2 della Circolare n° 20 riguarda i soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari. L'Agenzia delle Entrate precisa che i Decreti Ministeriali del 23 marzo e 28 dicembre 2018 di approvazione degli Isa hanno previsto espressamente che questi non si applichino ai contribuenti in regime forfettario. Di conseguenza non devono compilare i relativi modelli