Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Risoluzione n° 81/E con la quale, in ossequio alle disposizioni del Decreto Crescita, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del Patent Box in particolare per quanto riguarda le Società di Capitali e gli Enti Non Commerciali.

Il quadro normativo dettato dal Decreto Crescita

Come mette in evidenza la Risoluzione n°81 dell'Agenzia delle Entrate la base giuridica delle modifiche apportate alla disciplina agevolata del Patent Box deve essere ricercata nell'articolo 4 del "Decreto Crescita".

Tale norma, dedicata espressamente alle "Modifiche alla disciplina del Patent Box", stabilisce che a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Crescita ( quindi a partire dal 1 maggio 2019) i soggetti titolari di reddito d'impresa che optano per il regime agevolato del Patent Box possono scegliere di determinare e dichiarare il reddito agevolabile indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019. I soggetti che optano per il regime agevolativo del Patent Box devono ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione Irap relativa al periodo d'imposta in cui viene esercitata l'opzione e nei due successivi.

Inoltre, come viene spiegato al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, l'agevolazione ha durata annuale ed è irrevocabile e rinnovabile.

Il comma 2 dell'articolo 4 del Decreto Crescita stabilisce, poi, che in caso di rettifica del reddito escluso dalla formazione del reddito d'impresa a seguito dell'applicazione del regime agevolativo del Patent Box, se da tale rettifica deriva una maggiore imposta da pagare o una notevole differenza del credito le sanzioni indicate dall'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n° 471/1997 non vengono applicate a condizione che il contribuente fornisca all'Agenzia delle Entrate in fase istruttoria la documentazione probatoria indicata nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

Comunque, come previsto sia al comma 3 dell'articolo 4 del Decreto Crescita e al punto 4 del Provvedimento del Direttore delle Entrate il contribuente che possiede tale documentazione probatoria deve comunicarlo all'Agenzia delle Entrate all'interno della dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale beneficia delle agevolazioni.

Infine, l'articolo 4, comma 4, del Decreto Crescita stabilisce che le disposizioni sopra menzionate si applicano anche in caso di attivazione delle procedure di "Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale" disciplinati dall'articolo 31-ter del DPR 600/1973. Ovviamente, per poter applicare la procedura del Patent Box non deve essere stato concluso il relativo accordo e ne deve essere stata data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate indicando chiaramente la volontà di rinunciare alla procedura di cui al DPR 600/1973.

Le modifiche introdotte dall'Ade

Secondo quanto specificato dalla Risoluzione n° 81 dell'Agenzia delle Entrate le Società di Capitali e gli Enti non commerciali, soggetti Ires, che presentano un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Crescita, cioè il 1 maggio 2019, e che optano per il Patent Box devono indicare il possesso della documentazione probatoria indicando il Codice 1 nel campo "Situazioni particolari" che generalmente si trova nel frontespizio della dichiarazione in corrispondenza del riquadro "Altri dati".

di conseguenza le tre quote annuali della variazione in diminuzione del reddito escluso vanno riportante, una all'anno, nel quadro RF dei modelli dichiarativi, al rigo RF50, colonna 1, del modello Redditi SC - 2019. Mentre per quanto riguarda il Modello Redditi ENC-2019 tale variazione in diminuzione deve essere indicata nel quadro RG, al rigo RG23, colonna 1 o anche nel quadro RC, al rigo RC6. Per quanto riguarda la dichiarazione Irap 2019, la variazione in diminuzione del reddito escluso deve essere indicata nel quadro IS, al rigo IS89, colonna 1.

La Risoluzione n° 81, infine, specifica che i soggetti che non sono obbligati ad avviare le procedure di accordo previste dall'articolo 31- ter del DPR 600/1973, per beneficiare dell'agevolazione del Patent Box, possono comunicare il possesso della documentazione probatoria, indicando sempre nel campo "Situazioni particolari" il Codice 2.