L'Agenzia delle Entrate, come previsto dal nostro ordinamento fiscale, ha la facoltà di procedere a dei controlli formali incrociati su quanto riportato nelle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti. E, in base a queste risultanze, può dare incarico all'Agente della Riscossione di emettere cartelle esattoriali di pagamento per la riscossione delle Tasse non riscosse. A questo proposito, recentemente, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha stabilito che l'amministrazione finanziaria può procedere nei confronti del contribuente che ha mancato di versare tutta l'imposta dovuta senza inviare preventivamente, dopo la cartella esattoriale, l'eventuale avviso di accertamento.

Questo è quanto stabilito in sintesi dalla Sentenza n° 4068/2019.

I fatti che hanno portato alla decisione della CTR

La CTR del Lazio si è trovata di fronte al ricorso presentato direttamente dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, in primo grado, aveva accolto il ricorso di una contribuente romana che aveva impugnato una cartella esattoriale per redditi soggetti a tassazione separata relativi all'anno di imposta 2011 per un importo di quasi 60.000 euro. Per la CTP di Roma, infatti, dato che la pretesa erariale si riferiva ad un valore determinato in base al computo dell'aliquota media sul reddito netto dei due anni precedenti, l'Agenzia delle Entrate non avrebbe dovuto procedere in base a quanto stabilito dall'articolo 36 bis del DPR 600/1973, cioè tramite controlli automatizzati, ma facendo precedere il tutto dall'invio di un avviso di accertamento.

L'Agenzia delle Entrate, proponendo ricorso presso la CTR del Lazio, ha fatto notare come la CTP di Roma abbia errato non ritenendo applicabile la procedura dettata dall'articolo 36 bis del DPR 600/1973. Infatti, nel caso specifico si tratterebbe di un carente versamento dell'imposta dovuta in base al confronto tra la dichiarazione dei redditi della contribuente e quanto previsto dalla legge.

Inoltre, in primo grado, l'amministrazione finanziaria aveva evidenziato come la procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta fosse stata effettuata precedentemente all'iscrizione a ruolo e all'invio della cartella esattoriale.

Le motivazioni della decisione della Commissione Tributaria

Inizialmente, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accogliendo il ricorso dell'AdE, ha riepilogato i fatti che hanno portato all'emissione della cartella di pagamento nei confronti della contribuente romana.

In particolare, la CTR del Lazio ha evidenziato come la cartella di pagamento sia stata emessa a seguito del confronto tra quanto riportato nella dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente, con particolare riferimento ad un reddito soggetto a tassazione separata e relativo ad una plusvalenza da cessione d'azienda. La contribuente avrebbe provveduto a versare l'acconto relativo all'imposta dovuta ma non ha effettuato il successivo saldo. Da ciò è derivata l'emissione della cartella esattoriale.

La Commissione Tributaria ricorda, inoltre, che l'imposta dovuta dalla contribuente è stata determinata in base alle disposizioni dl legge. Nello specifico gli articoli 17 e 21 del Tuir. La prima disposizione disciplina i redditi soggetti a "tassazione separata".

Nello specifico la lettera g dell'articolo 17 assoggetta a tassazione separata le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni. Mentre l'articolo 21 detta le regole per la determinazione dell'imposta sui redditi assoggettati a tassazione separata. Ed inoltre, per la determinazione dell'imposta dovuta la Pubblica Amministrazione finanziaria ha utilizzato i dati reddituali forniti dalla contribuente stessa con la sua dichiarazione dei redditi. Di conseguenza, è la conclusione della CTR del Lazio, la cartella esattoriale non necessitava di alcuna motivazione né doveva essere preceduta da un avviso di accertamento.

Tanto più che, come la stessa Agenzia delle Entrate ha documentato in primo grado di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, prima della cartella di pagamento era stato inviato alla contribuente- debitrice la comunicazione di irregolarità derivante dal controllo operato a norma dell'articolo 36 bis del DPR 600/1973. Di conseguenza, la CTR del Lazio ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.