Se il proprietario di un immobile concede ad un terzo soggetto il diritto di abitazione in quello stesso immobile, rimanendo di fatto nudo proprietario, sarà il titolare del diritto di abitazione a dover farsi carico del pagamento dell'IMU, anche se, per errore del Comune di residenza, i bollettini per il pagamento siano intestati al nudo proprietario. Queste sono le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Milano nella Sentenza n° 3312/11/2019.
I fatti che hanno portato alla pronuncia
La Commissione Tributaria Provinciale meneghina si è trovata di fronte al ricorso presentato da una cittadina milanese contro degli avvisi di accertamento notificatigli dall'Agenzia delle Entrate per il mancato versamento dell'IMU per l'anno di imposta 2013.
La contribuente ha contestato gli avvisi di accertamento facendo notare che, al momento di acquistare l'immobile oggetto del contenzioso tributario, la contribuente stessa si è resa titolare del solo diritto di abitazione, mentre il pieno proprietario dell'immobile era il figlio. Tanto è vero che, anche non esercitando mai appieno il suo diritto di proprietà, l'uomo provvedeva al pagamento di tutte le imposte e di tutte le forniture relative all'immobile di cui trattasi. Di conseguenza, la ricorrente ha chiesto alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano di annullare gli avvisi di accertamento inoltrati a suo nome dall'Agenzia delle Entrate.
La decisione della CTP di Milano
La Commissione Tributaria Provinciale meneghina ha, comunque, rigettato parzialmente il ricorso della contribuente contro gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.
L'organo di primo grado della giustizia tributaria milanese, infatti, ha richiamato il disposto dell'articolo 9 del Decreto legislativo 23/2011 in base al quale sono soggetti passivi ai fini IMU il pieno proprietario degli immobili, ma anche i titolari del diritto di usufrutto, uso e abitazione oltreché del diritto di enfiteusi e superficie.
Di conseguenza, nel caso specifico, la contribuente era titolare del diritto di abitazione e il figlio era solo un nudo proprietario. Dunque, era la donna il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta. E questo nonostante il fatto che il Comune abbia errato inviando i bollettini per il pagamento al figlio della donna nudo proprietario.
La CTP ha fatto notare anche che sostenere che il pagamento doveva essere posto a carico del figlio nudo proprietario era un errore di diritto. L'unica alternativa che poteva ritenersi ammissibile per non imputare il pagamento dell'imposta alla contribuente sarebbe stato quello che la stessa avesse effettuato una rinuncia a tale diritto reale attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata in base al disposto dell'articolo 1350 del codice civile, provvedendo a registrarla debitamente. Il Comune ha inoltre dichiarato che avrebbe provveduto ad effettuare il rimborso dell'IMU indebitamente percepita dal figlio della contribuente. Per tali motivi la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha ritenuto infondato il ricorso per quanto riguarda il soggetto passivo dovuto al pagamento dell'imposta ma, nello stesso tempo, ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'addebito delle sanzioni su detti mancati pagamenti che, quindi, devono essere stornate.