Nel Processo Tributario la notifica del ricorso in appello non deve sottostare a delle particolari forme rituali obbligatorie. Essa può essere effettuata con la consegna dell'atto di appello nelle mani del destinatario, nel caso specifico il contribuente. Questo, in estrema sintesi, il principio di diritto ribadito dalla Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione e cristallizzato nell'Ordinanza 27583/2019 le cui conclusioni sono state rese note solo di recente.

I fatti alla base del giudizio della Cassazione

Il Supremo Collegio si è trovato di fronte al ricorso presentato direttamente dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva giudicato tardivo il ricorso in appello presentato dalla Pubblica Amministrazione finanziaria contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, in fase di primo grado, aveva accolto le ragioni del contribuente contro un avviso di accertamento notificato allo stesso per il mancato versamento di imposte derivanti da una maggiore rendita catastale per un immobile di sua proprietà.

In effetti, la ricorrente Agenzia delle Entrate sostiene di aver provveduto alla notifica del ricorso in appello al contribuente mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma era stata depositata in Cancelleria il 20 aprile 2016 e i 6 mesi di tempo concessi dalla Legge per inviare al contribuente notifica del ricorso in appello scadevano il 20 novembre 2016. L'amministrazione finanziaria aveva tempestivamente provveduto ad inoltrare la notifica del ricorso al contribuente per lettera raccomandata. E a dimostrarlo ci sarebbe anche l'elenco delle raccomandate consegnate da Poste italiane datato 21 novembre 2016 oltre, ovviamente, l'avviso di ricevimento firmato proprio dal contribuente interessato in data 3 dicembre 2016.

Mentre lo stesso ricorso era stato notificato all'avvocato difensore del contribuente, sempre via posta, solo il 13 dicembre 2016. Ed era questo invio che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha tenuto in considerazione giudicandolo, ovviamente, tardivo e ritenendo, quindi, il ricorso inammissibile per vizio procedurale.

Per tali motivi la Pubblica Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione.

I motivi della decisione della Corte

Il giudice di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. La Cassazione, infatti, ha ricordato quanto dispongono gli articoli 16, 17 e 49 del Decreto Legislativo 546/1992, il cosiddetto codice del Processo Tributario.

In particolare, l'articolo 49 è la norma introduttiva del Capo III che detta precise disposizioni sulle impugnazioni delle sentenze delle Commissioni Tributarie e effettua un richiamo di applicabilità a queste impugnazioni delle disposizioni contenute nel Titolo III, del Capo I, del Libro II del Codice di Procedura Civile, oltre a quanto espressamente previsto dallo stesso Codice del Processo Tributario. Mentre gli articoli 16 e 17 dello stesso decreto dettano disposizioni generali sul ruolo delle parti e della loro rappresentanza ed assistenza in giudizio. L'articolo 16, in tema di comunicazioni e notificazioni precisa che queste ultime sono fatte mediante avviso della segreteria della Commissione Tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.

Per quanto riguarda l'articolo 17 questo detta dettagliate disposizioni in materia di luoghi delle comunicazioni e notificazioni. In particolare il primo comma specifica che le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte.

Dal combinato disposto di tali norme la Corte di Cassazione arriva ad affermare che nel processo tributario la proposizione dell'appello può anche avvenire, oltre che presso il difensore costituito del contribuente, anche con consegna dell'atto di appello a mani proprie del contribuente - destinatario e pur in presenza di elezione di domicilio fatta dallo stesso contribuente.

Per la Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha notificato tempestivamente il ricorso in appello al contribuente entro i sei mesi consentiti dalla legge e, nello specifico, dall'articolo 327, comma 1, del Codice di Procedura Civile. Infatti, i 6 mesi a disposizione dell' Agenzia delle Entrate sarebbero scaduti non il 20 novembre 2016, ma il giorno successivo. Infatti, il 20 novembre 2015 era una domenica. E che la notifica avesse raggiunto il suo scopo è dimostrato anche dal fatto che il contribuente si era regolarmente costituito di fronte alla Commissione Tributaria Regionale. A ulteriore conferma, ribadisce la Corte, vi è l'elenco delle raccomandate consegnate da Poste italiane del 21 novembre 2016 dove compare anche quella inviata dall'AdE al convenuto.

Inoltre, la Cassazione richiama un suo consolidato orientamento in base al quale la tempestività della notifica può desumersi anche dalla certificazione rilasciata dall'ente poste italiane, in particolare per quanto riguarda la notificazione dell'appello a mezzo posta nel Processo Tributario. Di conseguenza, la Cassazione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e rinviato gli atti alla CTR del Lazio per un nuovo giudizio.