Le analisi di laboratorio godono dell'esenzione Iva se vengono espletate da una struttura accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale, nell'interesse di pazienti di altra struttura accreditata e su incarico di quest'ultima. Questo è, in estrema sintesi, il nuovo principio di diritto affermato dalla V Sezione Civile della Corte di Cassazione e cristallizzato nella Sentenza n° 28941/2020 depositata in cancelleria lo scorso 17 dicembre 2020, ma le cui conclusioni sono state rese note solo di recente.
Analisi di laboratorio, la vicenda processuale
I giudici di legittimità si sono trovati a giudicare sul ricorso presentato loro dall'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che, in appello, aveva accolto le ragioni di una Srl che svolgeva l'attività di Centro Diagnostico. Quest'ultima, infatti, si era vista contestare dall'Agenzia delle Entrate ,l'omessa applicazione dell'Iva, con l'aliquota del 20 per cento, in relazione ad analisi di laboratorio effettuate nei confronti di pazienti di un'altra struttura sanitaria accreditata presso il SSN. Per l'Agenzia delle Entrate, infatti, il pagamento delle Tasse, nello specifico l'Iva, era dovuta in quanto le analisi di laboratorio potevano godere dell'esenzione stabilita dall'articolo 10, comma 1, numero 18 del DPR 633/72, solo se erano state effettuate da un Centro Diagnostico per il tramite dei propri medici e delle proprie attrezzature.
Analisi di laboratorio e esenzione, la decisione della CTR
In sede di appello, la CTR della Campania ha sostenuto le ragioni della società contribuente. A sostegno della decisione presa la CTR della Campania ha considerato che la prestazione ( analisi di laboratorio) resa da una clinica a un paziente attraverso l'intermediazione di altra struttura è senz'altro esente da Iva qualora, come nel caso in esame, il fine oggettivo di essa sia quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute, nell'ottica di un'offerta efficiente del servizio.
Contro tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione.
Esenzione delle analisi di laboratorio, la pronuncia della Cassazione
La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. A sostegno della propria tesi gli Ermellini hanno richiamato la giurisprudenza in tema di Iva dell'Unione Europea che all'articolo 132 della Direttiva Iva stabilisce chiaramente che gli Stati membri esentano, in primo luogo, le operazioni relative ad ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti.
E, in secondo luogo, le prestazioni mediche, tra le quali rientrano le analisi di laboratorio, effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato.
Da ciò deriva, per i giudici di legittimità, che sul piano soggettivo il riconoscimento dell'esenzione richiede che le analisi di laboratorio siano effettuate da soggetti qualificati enumerati dalla normativa dell'Unione Europea e da quella dello Stato membro interessato. Mentre sul piano oggettivo deve trattarsi di prestazioni sanitarie per le quali sia ravvisabile la finalità perseguita dalle norme di esenzione, che è quella di agevolare l'accesso a determinate prestazioni o la fornitura di determinati beni evitando i maggiori costi che deriverebbero dal loro assoggettamento all'Iva.
Nel caso di specie, entrambe le strutture sanitarie interessate dal rapporto di intermediazione erano strutture accreditate. Di conseguenza entrambe possedevano i requisiti stabiliti dalla norma unionale per poter godere dell'esenzione Iva per le analisi di laboratorio. Anche perché, continua la Cassazione, il regime di accreditamento delle due strutture sanitarie consentiva loro di essere annoverate tra i soggetti erogatori di un servizio pubblico e, quindi, soggette al potere di vigilanza e di controllo sulla congruità e sull'appropriatezza del servizio reso e in base a tariffe predeterminate. dalle singole Regioni.
Non solo, ma sempre sulla base della disciplina dettata dall'Unione Europea nella Direttiva Iva n°2006/112/CE, la Cassazione smentisce l'assunto dell'Agenzia delle Entrate secondo cui solo le analisi di laboratorio o mediche eseguite per conto di pazienti nell'ambito di un rapporto contrattuale diretto con questi ultimi rientrerebbero nella sfera di applicazione dell'esenzione.
Quindi, per la giurisprudenza europea, chiarisce la Cassazione, è indifferente che un analisi di laboratorio sia demandata ad un'altra struttura accreditata, senza, naturalmente, trasferire a quest'ultimo anche la responsabilità verso il paziente, la quale resta in capo alla prima struttura che ha demandato l'incarico.
Di conseguenza, la Cassazione rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate affermando il seguente nuovo principio di diritto: "In tema di Iva, va riconosciuta l'esenzione alle prestazioni consistenti in analisi di laboratorio espletate da una struttura accreditata col servizio sanitario nazionale nell'interesse di pazienti di altra struttura accreditata e su incarico di questa".