Entrerà in vigore il 31 marzo 2014 il nuovo regolamento Agcom contro la pirateria online, la violazione del diritto d'autore e del copyright in rete. Il Regolamento dell'Autorità Garante per le Comunicazioni (Agcom) era stato approvato il 12 dicembre 2012, con Delibera n. 680/13/CONS, dopo un lungo dibattito, durato anni, sulle conseguenze negative che potevano aversi con l'adozione di uno strumento ritenuto dai più liberticida. Con l'entrata in vigore di questo regolamento, dunque, l'Agcom avrà il potere di oscurare siti internet che si presume violino il diritto d'autore ed il copyright (ovvero l'insieme delle normative vigenti nei Paesi anglosassoni e statunitensi), oppure di imporre la cancellazione di contenuti presenti su siti internet e pagine web che, parimenti, violano il diritto d'autore e le norme sulla proprietà intellettuale.

Certo è che l'adozione di questo regolamento ha spaccato in due l'opinione pubblica: chi sostiene che questo provvedimento leda fortemente il diritti dei cittadini di subire provvedimenti e sanzioni solo successivamente ad un processo svolto nel contraddittorio tra le parti, dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale, e chi (Siae in primis) lo ritiene un primo significativo strumento per fronteggiare la crisi del mercato discografico e cinematografico degli ultimi decenni.

Ad ogni buon conto, obiettivo del regolamento è proteggere i titolari delle opere tutelate dal diritto d'autore o dal copyright e promuovere l'incremento dell'offerta legale delle opere tutelate (film, musica, ecc.).

Quindi, con l'entrata in vigore del regolamento, dal 31 marzo 2014, come sarà possibile denunciare eventuali violazioni all'Agcom?

L'art. 6 del Regolamento stabilisce che chiunque, essendone legittimato, ritenga che una propria opera, convertita in un formato digitale, sia stata pubblicata su internet in violazione della legge sul diritto d'autore (L. 633/41) può inoltrare una segnalazione a mezzo Pec (posta elettronica certificata) all'Agcom per chiederne la rimozione.

L'istanza deve essere presentata scaricando e compilando il modulo reperibile sul sito stesso dell'Agcom e corredarla di documentazione necessaria a comprovare la titolarità del diritto (altrimenti viene dichiarata irricevibile). L'art. 6, comma 3, precisa che se tra le stesse parti ed in merito alla medesima contestazione è pendente già un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, non è possibile inoltrare alcuna istanza (diversamente la stessa viene dichiarata improcedibile).

Se l'istanza non riguarda l'ambito di applicazione del regolamento, la stessa viene dichiarata inammissibile oppure infondata. Se, invece, a seguito della verifica, l'istanza risulta fondata, l'Agcom avvia entro 7 giorni (o 3 in caso di procedura abbreviata per motivi d'urgenza) la procedura ordinaria dandone comunicazione ai prestatori del servizio (provider) e, se individuati, anche ai c.d. uploaders (ovvero coloro che caricano in rete file musicali o video attraverso gli innumerevoli providers che offrono servizi di File Hosting). Questi ultimi, providers ed uploaders possono attenersi a quanto richiesto nell'istanza di segnalazione oppure opporsi presentando controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo concessione di proroga da parte della Direzione dell'Agcom.