La rateazione del debito iscritto a ruolo su Equitalia è molto spesso una delle poche, se non ultime, possibilità per numerosi cittadini per far fronte a debiti prevalentemente Inps e Agenzia dell'Entrate. La rateazione a seconda dell'entità del debito e della natura del debitore richiede alcuni requisiti di base. Per i debiti di importi non significativi può bastare la comunicazione del proprio valore ISEE mentre per le società, con debiti superiori ai 50.000€ si rende necessario fornire una complessa documentazione utile al calcolo di indici di riferimento: indice Alfa e indice di liquidità.

La recente attivazione di una finestra temporale utile alla richiesta di un'ulteriore proroga per i rateizzi decaduti in via definitiva ha fornito un interessante spunto di analisi oltre che un'ulteriore opportunità per i contribuenti in difficoltà.

Lo spunto è offerto dai nuovi modelli di richiesta predisposti dall'ente di riscossione Equitalia e della "piccola" nota che ha trovato spazio anche nei modelli per la richiesta ordinaria di rateazione.

Prendendo come riferimento il modello di istanza di rateazione (decaduta) ai sensi dell'art. 11-bis del decreto legge 66/2014, nella seconda pagina, si richiede di sottoscrivere la seguente dichiarazione (pag. 2 del modello):

"di non aver depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182 bis R.D. n. 267/1942 - "legge fallimentare") o presentato una domanda di concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 - "legge fallimentare")"

La prima cosa di cui stupirsi è l'impostazione del modello.  Non si da infatti una scelta tra due diverse alternative ("ho depositato" e "non ho depositato") con valenza quindi informativa.

Di fatto quindi si crea un requisito, una condizioni, non prevista dalla legge.

Il decreto Mille proroghe, legge n° 11 del 27 febbraio 2015, che ha sancito questa nuova possibilità apportando modifiche a quanto precedentemente previsto in tema di rateizzazione non prevede affatto un simile requisito

L'art. 11-bis della legge 66/2014 infatti reciterà ora così:

Art. 11-bis. - (Norme in materia di rateazione). - 1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:

a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014

b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2015

2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non e' prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione e' richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la stessa non puo' essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto

3. Il comma 13-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e' abrogato».

La rilevanza di un simile requisito è enorme e va ricercata nella natura della procedura di ristrutturazione del debito e di concordato preventivo richiamate nella nota inserita nell'istanza di rateazione.

Il complesso apparato normativo italico offre infatti anche un'altra possibilità per la gestione dei debiti specie di natura previdenziale o fiscale: la transazione che è parte del procedimento di ristrutturazione del debito (art. 182 bis R.D. n. 267/1942 - "legge fallimentare").

In parole povere (molto povere) è un accordo tra il debitore, in questo caso un contribuente, e il creditore (fisco o ente previdenziale) per la restituzione del debito a condizioni privilegiate a fronte di un piano di rientro e di rilancio dell'azienda ritenuto adeguato.Usualmente chi ricorre a tali procedure non ha altra scelta, spesso proprio perché "braccato" dalle procedure pignoratizie di Equitalia su debiti che avrebbe bisogno di poter almeno rateizzare.L'alternativa in caso di mancato accordo, nonchè di mancata possibilità di accedere a forme di rateazione è il fallimento.Imporre quindi quel requisito è quanto meno paradossale oltre che illegittimo.La richiesta di Equitalia è in questo caso un atto arbitrario che va a limitare o condizionare la richiesta del contribuente spingendosi a danneggiarla in modo quasi irreparabile.

Forse non vi è alcuna violazione del principio di legalità in tutto questo e non vi è alcun intento di rifiutare l'ammissione a nuova rateizzazione, però il dubbio c'è. Sarà forse perchè l'Inps è socio di maggioranza in Equitalia e all'Inps le transazioni non piacciono?