Grazie alla direttiva europea, numero 2011/83/Ue, recepita anche dall'Italia, con la vigilanza della commissione Antitrust, da un po' di tempo i consumatori sono più al sicuro quando effettuano i propri acquisti, sia nei punti vendita tradizionali, che sul web. Il mondo dell'acquisto nei negozi virtuali è andatosi espandendosi, soprattutto negli ultimi anni, ma se da un lato offre effettivamente la possibilità di anche ottimi affari, precedentemente a questa direttiva presentava maggiori incognite rispetto all'acquisto fatto di persona da un commerciante fisico.
Le incognite quando si acquista in internet sono sempre rappresentate dall'effettiva corrispondenza fra immagine dell'oggetto acquisito e l'oggetto in questione, i tempi di consegna, le spese di spedizione che possono far lievitare il prezzo dell'oggetto in questione e il diritto di recesso, con le sue varie modalità di restituzione e rimborso. Si può arrivare a dire che praticamente ogni negozio virtuale ha, per un certo periodo applicato le regole modellandole sulle proprie esigenze, solo le piattaforme di vendita internazionali e molto grandi si attenevano a regole pressoché comuni. Da specificare è che le regole applicate all'e-commerce valgono anche per ogni tipo di acquisto che viene effettuato fuori da locali commerciali, ad esempio per strada, per telefono, nelle televendite.
Vediamo adesso in specifico, che cosa è mutato nell'e-commerce: in primis il diritto di cambiare idea, cioè il famoso diritto di recesso è stato portato da 10 giorni a 14, senza dover pagare alcuna penalità. Inoltre se le informazioni date dal venditore su questo diritto dovessero dimostrarsi non adeguate, il periodo si allunga fino a un anno e 14 giorni.
Anche l'acquisto inconsapevole è stato disciplinato dalla direttiva europea, infatti ora la legge vieta esplicitamente l'uso delle caselle preselezionate sui siti web, cioè se clicco su una determinato spazio della pagina internet che sto consultando, deve essere chiaramente indicato, in modo inequivocabile, che cosa sto accettando di pagare con quel "clic". In ultimo il costo del bene o del servizio che vado ad acquisire deve essere espresso con totale chiarezza, comprensivo di ogni singola voce.
Pertanto non ci possono più essere costi aggiuntivi per il consumatore non debitamente informato. Interessante è che norma vale anche per gli acquisti telefonici, validi solo se confermati dopo avere firmato una copia della offerta fatta telefonicamente, altrimenti non sono assolutamente vincolanti.