Il decreto legge 27 giugno 2015 n. 83 “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria” apporta importanti modifiche alla legge fallimentare. Una delle principali novità consiste in una vera e propria “apertura alla concorrenza” nel concordato preventivo: da un lato, i creditori possono presentare proposte alternative rispetto alla proposta principale, se questa non prevede il pagamento di almeno il 40% dei creditori chirografari; dall'altro, se il piano concordatario prevede un'offerta per l'acquisto d'azienda o di beni specifici, può aprirsi un concorso di offerte al rialzo.

In entrambi i casi il risultato sarà probabilmente che i creditori riusciranno ad ottenere una soddisfazione maggiore dalla procedura di concordato, che diventa dunque uno strumento più efficiente per la composizione della crisi d'impresa.

Proposte concorrenti

Il decreto legge interviene espressamente nella fase iniziale della procedura (art. 163 L.F.): se la proposta principale non prevede il pagamento di una grossa fetta dei crediti, almeno il 40%, i creditori, singolarmente o in gruppo, purché titolari di almeno il 10% dei crediti (anche acquistati da altri creditori), possono intervenire direttamente con un'offerta diversa ed alternativa. Tutte le proposte “concorrenti” verranno poi sottoposte al voto dei creditori, che quindi decideranno quale tra le diverse ipotesi di ristrutturazione dei debitio di risanamento aziendale ritengono più convincente e più remunerativa.

È chiaro pertanto che l'imprenditore sarà disincentivato dall'attribuire un valore basso al patrimonio aziendale (con conseguente offerta esigua ai creditori), mentre sarà spinto ad affrontare la crisi d'impresa in modo più tempestivo: infatti proposte poco soddisfacenti potranno subire la concorrenza di migliori e diverse alternative provenienti dai creditori, e il debitore perderà il pallino della gestione della crisi e, forse, della stessa attività imprenditoriale oggetto della ristrutturazione.

Offerte concorrenti

Il DL 83/2015 aggiunge poi una nuovo articolo alla legge fallimentare (art. 163 bis), che disciplina l'ipotesi in cui la proposta concordataria sia fondata su una proposta, ben determinata, di acquisto d'azienda o di singoli beni: in questo caso il commissario giudiziale, anche grazie ad intenzioni che gli siano state palesate, può dare inizio ad un procedimento competitivo, una gara tra diversi offerenti che obbligherà il debitore a migliorare la proposta effettuata.

Anche in questo caso i creditori del concordato preventivo non potranno che beneficiare di una simile competizione, ottenendo soddisfazione più consistente dall'azienda in crisi.

Osservazioni finali

Si devono sicuramente accogliere con favore questi nuovi istituti, sottolineando tuttavia che i creditori non possono presentare direttamente istanza di concordato preventivo spingendo l'imprenditore a far venire a galla la crisi aziendale o a contrastarla efficacemente, come invece sarebbe stato opportuno.

Inoltre rimane il problema pratico che né nuove proposte né diverse offerte verranno mai presentate se il valore del patrimonio aziendale è ormai deteriorato e dunque non risulta più appetibile per nessuno.