La Corte di Cassazionecivile a S.U., con la sentenza n. 17685- depositata ieri 07.09.2015 -, fa chiarezza in materia di infortunio in itinere, istituto molto controverso in giurisprudenza: è stato, infatti, stabilito l'importante principio secondo cui deve avvenire in occasione di lavoro. Vediamo di seguito le motivazioni di questa importante sentenza.
Infortunio in itinere: la fattispecie e la decisione dei Giudici di merito
Facciamo una breve premessa: l'infortunio in itinere è una particolare fattispecie rientrante nell'ambito degli infortuni sul lavoro che ricorre allorquando il lavoratore si infortuna mentre percorre, con qualsiasi mezzo di locomozione, il tragitto da casa al lavoro o viceversa, oppure - se lavora in più posti - il tragitto tra due luoghi di lavoro.
Nel caso di specie, una donna viene investita mentre si sta recando a piedi presso l'istituto geriatrico dove lavora, e decede a seguito dell'infortunio subìto. Il marito, anche in rappresentanza dei figli minori,cita in giudizio l'Inail affinché venga accertata ericonosciuta la natura di infortunio sul lavoro, con conseguente indennizzo.
In primo grado il Tribunale di Milano rigetta la domanda, osservando che l'orario del sinistro non coincide con quello previsto per il turno di lavoro che la donna deceduta doveva svolgere e, in più, la causa violenta dell'infortunio (connessa a un evento reato) interrompe il nesso di causalità tral'occasione di lavoro e l'evento dannoso. La Corte d'Appello, adita in secondo grado, conferma la sentenza del Giudice di primo grado; la decisione viene, allora, impugnata mediante ricorso dinanzi allaCorte di Cassazione.
Infortunio in itinere: i due orientamenti giurisprudenziali e il nuovo principio di diritto
La causa viene assegnata alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, vista la presenza di due orientamenti giurisprudenziali contrastanti in materia di infortunio di lavoro in itinere causato da evento doloso del terzo:
- un primo orientamento (si vedano in proposito, tra le altre, le sentenze della Corte di Cassazione n. 11545 del 10.07.2012 e n. 3776 del 14.02.2008) ritiene che, ai sensidell’art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 - modificato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000 -, l'infortunio in itinere derivato da 'eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato' deve essere sempre indennizzato, perché il rischio che il lavoratore corre durante il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro è da considerarsi protetto 'in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo';
- un altro orientamento (espresso, tra le altre, dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 13599 del 11.06.2009 e n. 13733 del 17.06.2014) afferma, invece, che occorre accertare la connessione tra l'infortunio e l'occasione di lavoro: l'evento dannoso deve avvenire durante l'esercizio dell'attività lavorativa, che ne costituisce l'occasione.
La Corte di Cassazione a S.U., con la sentenza che qui si commenta, ha aderito al secondo orientamento giurisprudenziale e, pertanto, ha rigettato il ricorso riaffermando, in materia diinfortunio in itinere, l'importante principio di diritto secondo cui 'in caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancare la 'occasione di lavoro' in quanto il collegamento tra l'evento e il 'normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro' risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica'.
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