Il Ministero della Giustizia il 12 novembre 2012 ha emanato una circolare con le prime indicazioni riguardanti il comunicato del 24 ottobre 2012 con il quale l’ufficio stampa della Corte Costituzionale ha reso noto che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
Nel riservarsi di fornire di fornire chiare e puntuali indicazioni, circa le ricadute degli effetti della pronuncia della Corte, a seguito della lettura della motivazione, il Ministero ha precisato quanto segue.
- Gli effetti della deliberazione d’incostituzionalità della mediazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 136 della Costituzione e dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione.
- Gli interessati all’iscrizione di un nuovo organismo di mediazione nel registro tenuto dalla direzione generale del Ministero della Giustizia, dovranno tenere presenti gli effetti che la pronuncia della Corte produrrà sulle disposizioni del D.M. 180/2010 che verranno a essere direttamente interessate, e segnatamente:
1- sull’art. 7, comma 5 lett. d) il quale prevede, nei casi di obbligatorietà della mediazione, che:
- il Mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione;
- la segreteria dell’organismo può rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento solo dopo la redazione del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata e mancato accordo;
2- sull’art.
16, comma 4 lett. d) in base al quale, nelle materie di cui all'art. 5, co. 1, del D.Lgs. 28/2010, l'importo massimo delle spese di mediazione deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti;
3- sull’art. 16, comma 9, ultimo periodo, che prevede, con riguardo all’esonero delle spese di mediazione obbligatoria, che l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
Infine, il Ministero puntualizza che per i procedimenti di mediazione obbligatoria, rientranti nell’ambito della previsione di cui all’art. 5 del d.lgs. 28/2010 e attivati prima della pubblicazione della decisione della Corte, l’organismo di mediazione è tenuto all’obbligo di informare le parti istanti del venire meno dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione dal momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale.