La crisi ha portato a trattare con occhio più benevolo una serie di casistiche con cui in passato si era intransigenti, data la frequenza di casi oggi di inquilini che non riescono ad adempiere al pagamento dell'affitto dell'immobile che hanno in locazione. Gli inquilini, secondo le nuove norme, quando ricorrono certi requisiti possono ottenere l'accesso ad un fondo contributivo per sanare il ritardo dei pagamenti dell'affitto.

Questa possibilità prevista dal decreto legge 102/13 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti tratta il tema delicato della "morosità incolpevole", in vigore dal 14/07/2014. In virtù di quanto disposto nell'articolo 2 del decreto ricorre la morosità incolpevole quando in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, che quindi ha ingenerato la condizione di incapacità dell'inquilino di adempiere a certi pagamenti.

I casi sono elencati in modo specifico:

  • perdita di lavoro per licenziamento,
  • riduzione dell'orario di lavoro o cassa integrazione,
  • malattia grave,
  • infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare.

Quando si verifica uno di questi casi e si determina una diminuizione di entrata reddituale della famiglia che si è peraltro trovata ad affrontare rilevanti spese mediche e assistenziali, si ha diritto a richiedere un sostegno per "morosità incolpevole".





Il decreto prevede anche i criteri per l'accesso ai contributi previsti dal Fondo che possono raggiungere un importo massimo di 8 mila euro non di più. Priorità per il buon fine della pratica è l'emissione di un provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole. E poi che l'inquilino non possa procedere ad un versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. Il Comune mette in atto tutto quanto sia possibile per assicurare che al pagamento del contributo si proceda alla consegna dell'immobile.



Ulteriore opzione prioritaria per avere il contributo e rimborsare almeno in parte il proprietario è la dimostrazione della disponibilità del locatore del differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.  I Comuni dovranno comunicare ai Prefetti l'elenco degli inquilini che hanno richiesto il contributo e che siano in possesso dei requisiti richiesti. I Prefetti ricevuta tale notizia agiranno per quanto di competenza.