Secondo quanto previsto dal Codice della Strada (art. 173) è fatto divieto di usare qualunque tipo di apparecchio radiotelefonico, alla guida di un veicolo, pena la comminazione di una multa (da 161 fino a 647 euro). In considerazione di tale disposizione generale sono previste anche alcune eccezioni. Per determinate categorie di veicoli, i conducenti possono utilizzare apparecchiature telefoniche, utili per lo svolgimento di determinate attività al servizio della strada e del cittadino. Tra questi sono ricompresi i conducenti dei veicoli delle Forze Armate e dei Corpi e di Polizia.
I veicoli speciali
In una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 24919/2017) è stato riformato l'inciso dell'art. 173 del Codice della Strada in merito agli esoneri dalla multa comminata per l'uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida. Nello specifico la vicenda giudiziaria sottoposta alla questione della corte ha riguardato il ricorso di una società, che esercitava attività di trasporto per conto di terzi, e a cui era stata notificata nel 2010 una multa per violazione dell'articolo 173 c.d.s, per uso del cellulare alla guida. In questo caso il ricorso presentato era stato respinto dal Collegio.
I nuovi esoneri
I giudici hanno stabilito che le eccezioni previste dalla norma sul divieto di utilizzo di apparecchiature radiotelefoniche deve necessariamente riguardare determinate finalità (sicurezza dello Stato, ordine pubblico, incolumità pubblica e privata).
Quindi occorre verificare che sussista una presunzione assoluta dell'utilizzo dei telefoni cellulari, per ragioni esclusive di servizio. Per quanto concerne la verifica dei cosiddetti veicoli "speciali", adibiti a determinati servizi, occorre verificare la concretezza dell'utilità del veicolo. La sua funzione sociale deve essere considerata in base alla ragione del suo reale utilizzo, e non più sotto il profilo dell'ente di appartenenza, come avveniva in precedenza.
Inoltre è stato stabilito che l'onere della prova spetti al conducente o al proprietario del veicolo, che deve dimostrare che il veicolo era adibito ad un determinato servizio, al momento della commistione della multa. Non sono quindi più sufficienti le mere prove documentali, quali le annotazioni su documenti di circolazione, che possono sviare il reale utilizzo del veicolo sottoposto a controllo.