A seguito del rischio di riciclaggio [VIDEO],entra in scena lanuova fattispecie di autoriciclaggio, prevista dall'art. 648-ter. 1 c.p., - "chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati", che ha suscitato qualche perplessità da parte della dottrina. Il punctum dolens concerne innanzitutto l'effetto "spaziale" della nuova incriminazione di autoriciclaggio: con quest'ultima si supera quella tacita clausola di non punibilità che aleggiava attorno alla precedente fattispecie, permeata da un costante navigare nella zona definita lecita o più semplicemente confinata nella terra del non punibile.
Infatti, da qualche tempo si cercavano le soluzioni [VIDEO].
Autoriciclaggio e reati pregressi
Controversa risulta l'applicazione della nuova incriminazione in relazione all'autoriclaggio dei soli reati commessi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 648-ter. 1 c.p., o anche ai reati pregressi. La questione, potrebbe cozzare con il dettato dell'art. 25, comma 2 della Costituzione.Sotto un profilo logico e sociale, la soluzione, più garantista nei confronti dei consociati e di quella enorme platea del pubblico che si contrappone al politico,dovrebbe consistere nella immediata punizione di colui che, avendo commesso il delitto non colposo generatore dei proventi prima dell'entrata in vigore della l.182/14, abbia impiegato tali proventi solo dopo tale data.
Soluzione artificialmente complessa da "creare". Dovrebbe assegnarsi alla condotta del riciclatorela natura di reato presupposto, ma esistono dubbi sull'opportunità se tutti gli elementi che costituiscono il fatto di reato debbano essersi materializzati dopo l'entrata in vigore della legge o se qualcuno di essi possa anche preesistere, nonostante l'assenza di perplessità che nella definizionedi fatto di reato non trovano diritto di cittadinanza differenze all'interno dell'elemento oggettivo(l'art.
47, comma 1, c.p., è un chiaro esempio, in quanto non attua differenze e afferma l'importanza dell'errore su qualsiasi elemento del fatto costituente reato). La nuova norma, superando il privilegio dell'autoriciclaggio (art. 648 bis c.p.), riporta inevitabilmente in auge la correlazione tra reato presupposto e condotta tipica, in quanto riferiti al medesimo autore (da qui segue una accurata verifica della modalità di realizzazione attribuita effettivamente ad un determinato riciclatore).
Infatti, lungi dal rappresentare una sola tutela contro la circolazione delle ricchezze conseguite secondo modalità illecite, la nuova disciplina di cui all'art. 648-ter.1 c.p., forma anche un ostacolo psicologico all'istintiva o meditataazione del riciclatore.
Autoriciclaggio: violazione dell'art. 25, comma 2 Cost.?
Ma, la scomposizione concettuale non pare reggere il confronto con l'ordinamento, nonostante si sia cercato di rispettare il comma 2 dell'art. 25 Cost.; trattasi, in realtà, di un processo logico e strutturale da parte dell'autore del reato nella sua scansione temporale, senza interruzioni forzate o ricercate da parte della dottrina. La messa a reddito dei proventi è il comune risultato sperato di realizzare con la commissione del reato di autoriciclaggio a monte dal riciclatore, sia nella fase idealistica che in quella concreta.
Ma, lo è anche dal punto di vista obiettivo del nostro legislatore, il quale pone in correlazione i due momenti: quello della commissione del reato produttivo di utilità economica e la seguente azione di rimpiego delle medesime. Funzionalità logica, cronologica e dipendente. Configurare il delitto non colposo presupposto della condotta, urterebbe con l'iter logico seguito dalle Sezioni uniti della Cassazione: un fatto illecito, ossia vietato, non può assurgere a presupposto della condotta tipica.