La scena si è svolta in una hall di un albergo di lusso, dove per motivi di lavoro o di vacanza, la gente che entra ed esce dalle porte scorrevoli dello stesso appare sempre avere una gran fretta. All’improvviso però tutto si è fermato perché dalla camera al piano superiore di quello stesso albergo sono scomparse due valigie contenenti il campionario di preziosi gioielli per una somma di ben 280mila euro. L’evento appena descritto, da cui ne è scaturita una recente sentenza dei giudici di Piazza Cavour, non è la descrizione di una scena di un film d’azione, ma quanto è successo ad un rappresentante di un centro artistico a cui sono stati sottratti dalla camera d'albergo i costosi gioielli.

Il rappresentante si trovava lì per un breve soggiorno finalizzato proprio a far visionare il campionario dei preziosi a dei clienti benestanti della città. Il centro artistico titolare dei gioielli ha portato così in giudizio l’hotel chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da quantificarsi appunto in 280mila euro, sulla base del fatto che i controlli all’interno dello stesso erano stati molto superficiali. I giudici della Corte d’Appello danno ragione al centro artistico ma statuiscono che il risarcimento del danno a carico dell’hotel sarebbe dovuto avvenire secondo equità. Il centro artistico decide cosi di fare ricorso in Cassazione non accentando tale verdetto.

Profili giuridici del contratto di albergo e nesso di causalità

La Corte di Cassazione, dà ragione al centro artistico, tracciando preliminarmente quelle che sono le caratteristiche del contratto di albergo che in quanto contratto atipico consensuale ad effetti obbligatori, si può perfezionare anche verbalmente con la conferma dell’albergatore della disponibilità dell’alloggio.

Fra le molteplici prestazioni cui è tenuto l’albergatore, vi è anche quella relativa alla custodia delle cose portate dal cliente in albergo. Gli ermellini, nel caso concreto, hanno quindi accertato la responsabilità dell’albergatore ritenendo che il furto si era verificato proprio perché egli non aveva messo in atto tutti quei controlli di vigilanza idonei ad evitare che lo stesso si potesse verificare.

Inoltre era stato pienamente dimostrato, da parte dl centro artistico il nesso causale fra la condotta colposa dell'albergatore e il furto subito. Al momento del fatto, infatti alla reception dell’albergo vi erano solo due dipendenti, che non avevano vigilato come avrebbero dovuto, dato che le pesanti valigie erano state trasportate dalla camera al piano dii sopra fino al piano terra, senza che quegli stessi addetti se ne accorgessero.

Presupposto per l’esclusione della condanna al risarcimento equitativo

I giudici di legittimità, nel rinviare di nuovo la decisone alla Corte d’appello, ritengono che deve escludersi la condanna al risarcimento del danno in via equitativa dal momento che il centro artistico aveva fornito un preciso inventario di tutti i gioielli e del loro valore, quantificato appunto in 280 mila euro.

All'elenco dettagliato dei preziosi consegnati all'incaricato di fiducia deve dunque riconoscersi pieno valore probatorio. Da ciò ne consegue che i giudici della Corte d’Appello ora dovranno determinare l’ammontare preciso del risarcimento a carico dell’albergatore, dato che il risarcimento in via equitativa è plausibile solo qualora non sussista alcun elemento per quantificare l'entità del danno. (Corte di Cass. ordinanza n.23520 del17.11.2015).Per info. di diritto premi il tasto segui.