Nell'ipotesi in cui una persona giuridica non riconosciuta (ad esempio un associazione non riconosciuta o un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale) subisca una lesione della propria immagine e della propria denominazione sociale ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale?

La storia insegna come fino agli anni '90 si è sempre discusso molto sulla configurabilità di un danno da lesione dei diritti di personalità da parte delle persone giuridiche. Solo con la storica sentenza della Suprema Corte n. 12929 del 2007 si è arrivati a riconoscere come ogni pregiudizio di natura non patrimoniale derivante da lesioni di valori inerenti alla persona protetti dalla Costituzione, deve esser prerogativa sia delle persone fisiche sia delle persone giuridiche.

Il ragionamento sotteso alla decisone della Cassazione che ha aperto la strada ad un nuovo orientamento sul punto, riguarda il fatto che sarebbe contraddittorio riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale per la lesione di un diritto fondamentale al soggetto che persona fisica e non alla formazione sociale nella quale gli uomini esplicano la loro personalità.

La Corte di Cassazione recentemente con la decisione n.23401 del 16.11.2015, è tornata a sentenziare sull’obbligo di risarcire il danno non patrimoniale nei confronti di una Onlus (associazione senza scopo di lucro) la cui lesione di diritti quali l’onore, la reputazione, l’immagine commerciale sono di per sé suscettibili di apprezzamento indipendentemente da una loro valutazione patrimoniale.

Le Onlus hanno diritto di esser risarcite quando sia lesa la loro immagine

Il caso da cui trae origine la decisione della Corte di Cassazione riguarda appunto una Onlus comunale contro le leucemie che si vede utilizzare il nome da parte di un'altra associazione non autorizzata. Nello specifico la Onlus comunale italiana, in primo grado, aveva ottenuto sia l'inibizione all'utilizzo della sua sigla da parte dell'Ail Regionale (Associazione italiana contro le leucemie), sia il risarcimento del danno non patrimoniale (15mila euro) e del danno patrimoniale (30mila euro)

Dopo il riconoscimento all'usurpazione del nome/sigla la Onlus comunale però finisce dinnanzi ai giudici di piazza Cavour.

La Corte di Cassazione con tale sentenza, ha dato innanzitutto una chiara definizione giuridica dell’associazione non riconosciuta, che benchè sfornita di personalità giuridica, deve esser vista come centro d’imputazione di situazioni giuridiche, proprio perché dotata di un proprio patrimonio costituito dal fondo comune e di una propria capacità sostanziale e processuale.

Di conseguenza la tutela del diritto al nome spetta alla Onlus in virtù dell’art 2 della Cost. indipendentemente dalla sua iscrizione (facoltativa) nel registro delle persone giuridiche.

Configurabilità del danno non patrimoniale

Gli ermellini, nel dare ragione alla Onlus comunale, precisano altresì che del tutto irrilevante è il motivo sostenuto dalla Ail regionale secondo cui essere un' “associazione senza scopo di lucro” esclude a priori il risarcimento del danno. A detta dei giudici di legittimità le predette associazioni non lucrative possono subire danni patrimoniali e non patrimoniali risarcibili. Da qui la piena legittimazione da parte della Onlus a richiedere il risarcimento come conseguenza pregiudizievole della lesione del diritto della personalità subito nel momento in cui è stata utilizzata abusivamente la sua denominazione, generando ciò confusione nel pubblico.