Il medico-ginecologo durante la Gravidanza della donna ha sempre un obbligo di informare la paziente in merito ad esami prenatali come l’amniocentesi che servono ad accertare un eventuale malformazione del feto. Dalla mancata informazione consegue infatti l’impossibilità per la donna di esercitare il suo diritto di non condurre a termine la gravidanza. La legge sull’aborto del '78 ha effettuato una comparazione degli interessi della madre e del concepito. Ove infatti difettino le condizioni che consentano alla donna incinta di interrompere la gravidanza, il nascituro matura la legittima aspettativa a nascere come un individuo sano.

Proprio per questo il ginecologo ha una responsabilità contrattuale di diagnosticare alla futura madre le gravi patologie di cui è affetto il feto anche al fine di evitare che la sua integrità psicofisica possa essere compromessa. Il sanitario ha quindi l’onere di provare di aver fornito una dettagliata ed accurata informazione sugli interventi sanitari e gli esami necessari e utili. In caso contrario egli sarà responsabile per lesione del diritto alla autodeterminazione che spetta alla paziente.

Il caso che ha dato vita alla sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza si è trovata ad affrontare il caso di una madre e di un padre a cui era nata una bambina con una malformazione diagnosticata come sindrome di Down, i quali chiamano in giudizio il ginecologo accusandolo di non avere messo a disposizione tutte le sue conoscenze sia per consentire alla madre una gravidanza serena sia per prevenire la nascita di un figlio disabile.

Nello specifico, i genitori hanno contestato la mancata diagnosi della malformazione congenita nei confronti della futura nascitura. Gli stessi dunque hanno chiesto il risarcimento del danno proprio perché il ginecolo non ha prescritto e fatto eseguire degli esami diagnostici nello specifico caso necessari e non complementari.

Il medico si è difeso dicendo di avere invece informato entrambi i genitori, mettendoli al corrente di tutti i possibili mezzi per una diagnosi preventiva della sindrome di Down. La Corte di Cassazione con la decisione n. 24220 del 27.11.2015 però gli ha dato torto, perchè lo stesso non ha pienamente dimostrato di aver dato una chiara informazione su tutti gli esami prenatali che potevano esser svolti.

Obbligo di informazione circa la possibilità di fare l’amniocentesi

La Corte di Cassazione nel riconoscere che il ginecologo è venuto meno ad un suo obbligo informativo, ha statuito che lo stesso benchè non avesse l’obbligo di effettuare l’amniocentesi, avrebbe però dovuto informare la futura madre sulla possibilità di sottoporsi a tale esame. Dovere che incombe sul medico anche quando formula una diagnosi di normalità del feto. A detta degli ermellini il sanitario, nel caso di specie ha dunque violato il diritto della paziente di autodeterminarsi sia riguardo all’esecuzione dell’amniocentesi sia in merito all’interruzione della gravidanza. Da qui l'inadempimento del medico rispetto al 'contratto sociale' intercorso con la paziente. Per info di diritto premi il tasto segui accanto al mio nome.