Nel novero delle convenzioni matrimoniali che due coniugi possono stipulare per destinare una parte delle loro sostanze a supporto degli interessi patrimoniali dei componenti della famiglia c’è anche il fondo patrimoniale, un insieme di beni immobili, mobili e titoli di credito. Specialmente in tempi di crisi, esso si presenta come un forziere proprio perché i suoi beni sono destinati esclusivamente a far fronte ai bisogni del nucleo familiare. Tali beni sono infatti assoggettati ad un regime speciale, che prevede la necessità del consenso di entrambi i coniugi per gli atti di disposizione e la presenza di un vincolo di inespropriabilità.Tale vincolo di destinazione rende immune i beni conferiti nel fondo dagli atti di esecuzione che il creditore non può porre in esser proprio perché si tratta di debiti che sono stati contratti dai coniugi per bisogni estranei alla famiglia.

I beni del fondo patrimoniale rispondono solo per le obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia, cioè per soddisfare esigenze di mantenimento del coniuge e dei figli minori. La giurisprudenza in alcune occasioni si è chiesta se tale vincolo di destinazione dovesse valere anche per l’iscrizione di ipoteca non volontaria ( articolo 77 d.p.r. n.602/73). La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha preso posizione sul punto.

Limiti dell’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale

La Suprema Corte si è trovata ad affrontare un caso in cui era stata iscritta ipoteca giudiziale sui beni di un fondo patrimoniale. I giudici di merito avevano ritenuto legittima l’iscrizione ipotecaria in quanto non poteva essere considerata come un atto di esecuzione, avendo al contrario una funzione conservativa e di garanzia.

Di conseguenza doveva escludersi l’applicabilità dell’articolo 170 c.c. che prevede appunto il vincolo di destinazione del fondo patrimoniale. La Corte di Cassazione invece, prima di pronunciare il verdetto finale ha fatto alcune precisazioni sul punto. Gli ermellini hanno ricordato che colui che vanta un credito può iscrivere tramite l’esattore ipoteca su beni dei coniugi facenti parte del fondo solo a determinate condizioni.

Come quella della certezza che il debito è stato contratto per soddisfare uno scopo legato alla famiglia. Qualora viceversa si tratta di un debito che nulla a che vedere con i bisogni della famiglia l’iscrizione ipotecaria sarà legittima solo ove il titolare del credito non era a conoscenza di tale estraneità ai bisogni della famiglia.( Corte di Cassazione ordinanza n.

23876 del 23.11. 2015).

Accertamento del debito sorto per soddisfare i bisogni famigliari

La Suprema Corte, fatte tali premesse, ha statuito che deve essere compito del giudice accertare se il debito possa dirsi contratto per soddisfare esigenze e bisogni della famiglia. A detta degli ermelini quindi non può quindi escludersi del tutto l'iscrizione di ipoteca sui beni conferiti nel fondo.E ciò perché mentre deve sicuramente escludersi il vincolo di destinazione qualora il debito sia sorto in occasione nell’esercizio dell’impresa, vi sono altre ipotesi in cui i coniugi che si oppongono all’esecuzione dell’ipoteca sul fondo patrimoniale non forniscono una prova convincente dell’estraneità del debito al soddisfacimento delle richieste del nucleo familiare.

La Cassazione quindi, nel caso di specie, non avendo ritenuto legittima l'ipoteca giudiziale, ha rinviato il giudizio in secondo grado per un nuovo esame. Per info di diritto premi il tasto segui accanto al nome.