E’ sicuramente un atto di grande generosità ricevere in comodato gratuito un immobile affinchè lo stesso venga destinato alle esigenze abitative del nucleo familiare. Molto spesso sono proprio i genitori di uno dei coniugi che decidono di concedere al proprio figlio l’immobile, specialmente se questo non ha la possibilità di pagare l’affitto o comprare una casa e vuole crearsi una famiglia. I genitori (comodatari) al momento della stipula del contratto di comodato stabiliscono quindi che l’immobile venga adibito a residenza familiare per soddisfare i bisogni del nucleo familiare e che lo stesso venga usato per un tempo determinato.

Qualora però non sia stabilito un termine l’obbligo di restituire la casa può scattare in presenza di alcune circostanze, ovvero di un bisogno imprevisto e urgente. In tali casi però può sorgere una contrasto che coinvolge da un lato il coniuge che ha interesse a continuare a vivere in quella che è stata l’abitazione familiare specie se ha figli minori, dall’altro i genitori dell’altro coniuge, che hanno interesse a riavere il bene concesso in godimento nell’interesse del figlio. Sul punto la giurisprudenza è sempre stata ben attenta, è bene verificare la reale necessità ed urgenza di tale pretesa.

Richiesta di restituzione dell’immobile in comodato: effetti

La Corte di Cassazione con una recente sentenza ha esaminato la questione attinente al rapporto tra comodato di immobile adibito ad abitazione familiare, senza previsione di un termine, e successiva richiesta di restituzione dei genitori del coniuge che ha ricevuto la casa, il quale si è però separato dalla moglie.

Nel caso di specie l’ex marito, benchè avesse a carico dei figli minori non autosufficienti economicamente aveva acconsentito al rilascio dell’immobile per assecondare i genitori. L’ex-moglie, che era stata citata in giudizio dai genitori dell’ex coniuge per liberare l’immobile, si era difesa facendo leva sul diritto dei figli a non subire il trauma dell’allontanamento dal nido familiare.

La stessa evidenziava inoltre che la casa era stata concessa verbalmente dai genitori del ex-marito e tale assegnazione trovava ragione esclusivamente nelle esigenze della famiglia. I giudici di legittimità le danno ragione precisando che bisogna comparare con molta attenzione le particolari esigenze di tutela dei figli minori e il contrapposto bisogno di chi rivuole indietro la casa.(Corte di cassazione sentenza n.

24618 del 03.12.2015)

Esigenza di tutela del nucleo famigliare e bisogni del comodante

Gli ermellini hanno dunque ritenuto che in questa vicenda giudiziaria il comodato proprio per come era stato costituito ha determinato sull’immobile un vincolo di destinazione esclusivamente per le esigenze familiari. A detta dei giudici di legittimità,tale vincolo di destinazione rende quindi impossibile la sua cessazione per effetto della crisi coniugale e della conseguente separazione dei coniugi. Da ciò ne consegue che il rilascio immediato dell’immobile occupato può esser giustificato solo qualora vi sia un grave, urgente e sopravvenuto bisogno come ad esempio un imprevisto deterioramento della condizione economica dei genitori (comodanti).

Ma dato che i genitori non hanno dimostrato effettivamente la sopravvenienza di un bisogno di tale natura, agli stessi non si può accordare la restituzione della casa che continuerà dunque a rimanere l’habitat familiare dei loro nipoti e della loro ex- nuora. Per info di diritto premi il tasto segui accanto al nome.