Il professionista che lavora in uno studio deve sempre preventivare possibili disguidi o disagi legati all’organizzazione e alle utenze elettriche dello studio. Un conto però è che lo stesso resti al buio per un paio d’ore, un altro è che la società elettrica gli stacchi la luce per quasi un mese, nonostante il pagamento delle relative bollette. In tali casi il professionista avrà diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, se la compagnia non prova che tale inadempimento è stato determinato dalla ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento delle bollette.

A dirlo è una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha, inoltre, statuito che il danno non patrimoniale è risarcibile quando ricorra una fattispecie prevista dalla legge che consenta espressamente tale ristoro.

Se l’ avvocato rimane al buio quando la compagnia gli stacca la luce

Il caso da cui trae origine la recente sentenza della Corte di Cassazione riguarda un avvocato al quale viene comunicato il distacco della luce da parte di una società elettrica che lo aveva informato 20 giorni prima. L’avvocato aveva risposto con un formale reclamo, spiegando di aver provveduto al pagamento intimatogli, non sussistendo quindi più il presupposto per una disattivazione del servizio elettrico.

La compagnia elettrica però non tiene conto del reclamo e dopo 20 giorni gli stacca la luce provvedendo dunque a sciogliere il relativo contratto della luce. L’avvocato decide così di citare in giudizio la società elettrica perché si è resa inadempiente all’obbligo di fornire la corrente elettrica provocando, inoltre, nei suoi confronti un danno patrimoniale e non patrimoniale proprio perché non ha potuto ricevere né i vecchi clienti né acquisirne di nuovi.

I giudici di merito non accolgono le doglianze dell’avvocato, il quale si rivolge alla Corte di Cassazione sostenendo altresì che tale compagnia avrebbe violato la disposizione del contratto secondo cui, in costanza di un reclamo, avrebbe dovuto esserci la sospensione della riscossione della bolletta (Corte di Cassazione sentenza n.25731 del 22 dicembre 2015).

Presupposto per il risarcimento del danno in via equitativa

La Corte di Cassazione, accogliendo il suo ricorso, ha ritenuto che la sentenza dei giudici di II grado non sia stata correttamente motivata sulla quantificazione dei danni da inadempimento della compagnia elettrica. Gli ermellini hanno innanzitutto proceduto a chiarire che il contratto di utenza di energia elettrica può essere paragonato ad un contratto di somministrazione. Ne consegue che la sospensione o l’interruzione della fornitura elettrica è legittima solo in caso d’inadempimento dell'utente. Viceversa qualora lo stesso invece paga il suo debito, la condotta della compagnia costituisce invece inadempimento contrattuale che la obbliga a risarcire il danno come previsto dagli articoli 1176 e 1212 c.c..

A detta dei giudici di legittimità quindi, dato che la società elettrica si è comportata negligentemente avendo essa effettuato il distacco senza accertare il pagamento delle bollette, la stessa dovrà risarcire all'avvocato il danno non patrimoniale in via equitativa. La Suprema Corte ha dunque disposto il rinvio al giudice di merito affinché provveda in tal senso dal momento che lo stesso avvocato ha dimostrato (oltre che il pagamento delle bollette) anche il disagio subito a seguito del distacco per un periodo di 23 giorni. Per info di diritto clicca sul tasto "segui" accanto al nome.