La risarcibilità del danno non patrimoniale può avvenire nei soli casi indicati dalla legge. Nell’ambito di tale tipologia di danno, la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre riconosciuto un autonomo spazio applicativo al danno morale, da intendere come sofferenza e turbamento psicologico dell’individuo in dipendenza del fatto illecito. La lettura della nozione di danno non patrimoniale nel corso degli anni è cambiata soprattutto a seguito della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n 26972/08. I giudici di legittimità, con tale sentenza, hanno ritenuto che non è consentito al giudice moltiplicare le tipologie di danno risarcibile ma occorre procedere ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n 3260 del 19 febbraio, è ritornata su tale tema statuendo che ildanno morale soggettivo non può configurarsi come conseguenza immediata e diretta della durata e dell'intensità della lesionepsicofisica, con la conseguenza che il suo risarcimento è legato ad una "dimostrazione" e motivazione specifica. Ne consegue che lo stesso non può essere liquidato in rapporto al danno biologico secondo una semplice proporzione aritmetica, senza alcun specifica valutazione, altrimenti si rischia una duplicazione risarcitoria
La Cassazione torna a pronunciarsi sul danno morale
Il caso da cui trae origine la sentenza della Suprema Corte ha riguardato un uomo che mentre circolava alla guida di una moto, era rimasto gravemente infortunato a seguito di un sinistro.
Il Tribunale, quale risarcimento del danno gli aveva riconosciuto più 600 mila euro perché aveva ritenuto sussistente la responsabilità esclusiva dell’altro automobilista alla guida di un furgone. In sede di gravame, la Corte d'Appello ha ritenuto però la responsabilità concorrente dei 2 conducenti nella misura di 2/3 acarico di quello del furgone e di 1/3 a carico del conducente della moto.
Il risarcimento del danno a favore di quest’ultimo veniva quindi rideterminato nella minor somma di euro 370mila euro. Il motociclista non soddisfatto ha proposto ricorso in Corte di Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della sua domanda di ottenere un incremento della quantificazione del danno morale soggettivo.
Il ricorrente infatti ha sottolineato che le lesioni subite si erano tradotte in postumi permanenti nella misura del 60% che gli avevano causato una sofferenza psicologica proprio perché egli aveva preso coscienza delle proprie condizioni fisiche di grave inabilità che avevano stravolto le sue abitudini di vita.
Danno morale: ha sempre bisogno di uno specifico accertamento
I giudici di legittimità hanno innanzitutto ritenuto che correttamente i giudici dell’appello hanno ricostruito la dinamica dell’incidente stradale, ammettendo il concorso di colpa dell’automobiliste e del motociclista rimasto vittima dell’incidente anche perché lo stesso aveva tenuto una velocità ben superiore alla media. Gli Ermellini, circa la questione della minore quantificazione del danno morale, hanno però ritenuto che i giudici dell’appello non hanno verificato le condizioni per riconoscerne o negarne l'aumento, perché essi hanno utilizzato il metodo di quantificazione equitativa del danno 'morale' come frazione o percentuale del danno biologico, che quindi non era corretta.
A detta degli Ermellini, la Corte d’Appello ha effettuato quindi una cattiva interpretazione di quel metodo di quantificazione del danno morale richiamato nella sentenza delle Sezioni Unite del 2008 che costituiva una mera esemplificazione e non un principio generale. Ne consegue quindi che i giudici dell’Appello avrebbero dovuto verificarequali fossero i pregiudizi patrimoniali risarciti in 1^ grado attraverso un accertamento caso per caso della sofferenza psicologica patita. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del motociclista, ha quindi rinviato il processo alla Corte d’Appello. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui